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martedì 27 febbraio 2018

“QUER PASTICCIACCIO BRUTTO DE ..." VIA LUNENSE … (seconda parte)

Nel corso del 2015-2016 sono state avanzate al Comune da parte di alcuni cittadini richieste verbali di costituzione di un consorzio per la gestione di via Lunense; successivamente veniva avanzata una richiesta ufficiale tramite un atto di significazione e diffida notificato in data 1/9/2016 con cui 9 proprietari rappresentati dall’avv. Daniele Granara richiedevano l’avvio di un procedimento volto alla costituzione di un consorzio, ai sensi della legge n. 126/1958, al fine di provvedere alla manutenzione della strada vicinale privata ad uso pubblico di via Lunense, con diffida ad avviare il procedimento entro 30 giorni ai sensi legge 241/90.
Il Comune ha ufficialmente risposto con quattro mesi di ritardo, avviando la procedura in data 2/2/2017, con la richiesta di procedere preliminarmente ad accertare, in contraddittorio tra tutte le parti, la natura di detta viabilità, se cioè la stessa avesse o meno i connotati dell'uso pubblico, richiedendo altresì ai ricorrenti di produrre una perizia di massima delle spese di manutenzione, al fine di valutare l’eventuale adesione al costituendo consorzio.
A causa del ritardo di ben quattro mesi nell’avvio del procedimento volto alla costituzione del consorzio in data 25/1/2017 era stato già notificato al Comune un ricorso al TAR Liguria da parte dei richiedenti, sempre tramite l’avv. Granara, per ottenere una sentenza che obbligasse il Comune a provvedere sulla istanza notificata in data 1/9/2017, o in difetto la nomina di un commissario ad acta per occuparsi in merito.
Dunque, il ritardo del Comune nell’avviare il procedimento amministrativo richiesto in data 1/9/2016 è il motivo scatenante della causa aperta presso il TAR. Conseguentemente, occorre ricordare che il comma 2 dell’art. 2 della legge n. 241/90 stabilisce che “i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”.
Dunque, il Comune ha ritardato nell’attivarsi in proposito e, ai sensi della legge n. 241/90 a carico del Comune possono ricadere alcune conseguenze:
1)      se la colpa del ritardo è da attribuirsi agli uffici il comma 9 del suindicato art. 2 stabilisce la responsabilità personale sotto il profilo disciplinare e amministrativo-contabile del funzionario inadempiente; mentre il comma 9-bis del medesimo art. 2 pone alla Giunta l’onere di attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia ad altro funzionario o al dirigente generale,  cioè in capo al segretario comunale;
2)      l’art.2-bis mette in capo al Comune, oltre all’eventuale pagamento delle spese legali, anche un risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.
Quindi il ritardo nell’avviare il procedimento potrebbe comportare un danno economico al Comune ed occorre valutare se tale ritardo è stato causato dalla negligenza di un funzionario o da una precisa volontà politica in merito.
Il Comune si è difeso  di  fronte al TAR con la necessità di verificare l’esistenza dei presupposti per aderire al Consorzio e, conseguentemente, di disporre di un adeguato periodo di tempo per valutare e contemperare gli interessi privati e pubblici gravanti sull’asse viario oggetto della richiesta.
La causa è, dunque, rimasta aperta davanti al TAR e terminerà con un accordo tra le parti o con una sentenza in merito; solo quindi alla sua conclusione si potrà valutare l’eventuale effettivo danno arrecato alle casse comunale e la sua entità e, pertanto, su questo aspetto verificheremo al momento.
Comunque, il procedimento amministrativo iniziato in data 2/2/2017 che dovrebbe terminare con la costituzione effettiva del Consorzio è durata quasi 9 mesi, un tempo troppo lungo seppur in parte giustificato dalle varie verifiche necessarie; ne ricordiamo alcune:
-          quella con il Consorzio di Bonifica del Canale Lunense, il quale in data 20/3/2017 comunicava che la stradina presente sulla sommità arginale in sponda destra dell'asta irrigua è in piccola parte compresa all'interno della proprietà” del Consorzio (senza specificarne entità e senza produzione di cartografia specifica), oltre ad una servitù di marezzana per il passaggio di personale e mezzi per le pulizie. Tale verifica comportava, quindi, il coinvolgimento del Canale Lunense nel procedimento stesso (nota del 21/3/2017).
-          al termine degli accertamenti condotti il Responsabile Area Vigilanza (con nota del 27/3/2017) confermavano la sussistenza dei requisiti di strada vicinale ad uso pubblico del tratto in questione.
-          dal marzo 2017 fino ad oggi sono intercorse varie comunicazioni e incontri tra tutti gli interessati.
-          infine, la Giunta formulava una proposta per la costituzione del Consorzio con delibera n. 72 del 30/8/2017, a cui seguiva il tempo necessario per pubblicazione, eventuali reclami e infine l’attuale convocazione del Consiglio Comunale.
Per ciò che riguarda l’interesse pubblico, in particolare è necessario sottolineare che quel tratto di strada è da anni utilizzato per il pubblico e pacifico transito; soprattutto è diventato un percorso pubblico a seguito della realizzazione del “Percorso ciclopedonale lungo il Canale Lunense”. In proposito occorre evidenziare quanto già sostenuto in occasione del Consiglio Comunale del 30/1/2017 in merito ad una carenza di legittimazione dei Comuni e della Provincia ad effettuare i lavori sul percorso in assenza di un atto formale di identificazione delle proprietà del canale Lunense da cui derivare una autorizzazione o concessione all’uso pubblico per la pista ciclopedonale. Questa carenza incide sulla legittimità dei lavori fatti su proprietà che non erano né pubbliche e né comunali e in quanto tale necessitavano di una precisa concessione da parte del Canale Lunense sulle proprie proprietà specificamente individuate. Queste carenze incidono altresì su altri aspetti: per esempio sulla responsabilità per la gestione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche sugli aspetti inerenti ai profili di sicurezza per coloro che transitano su questo percorso.
Una conferma di queste carenze proviene proprio dalla costituzione di questo Consorzio per il tratto di strada di via Lunense: aver identificato in occasione dell’approvazione del progetto in data 18/7/2014 questo tratto di strada come facente parte del percorso ciclopedonale è stato un atto arbitrario e illegittimo, poiché il comune non ne aveva alcuna disponibilità neanche in forza della proprietà del Canale Lunense che per sua stessa ammissione in data 20/3/2017 ha dichiarato come presente “in piccola parte”, rivendicando una servitù di marezzana che in quanto tale non può essere ceduta al Comune.  
Inoltre, nella proposta di delibera oggi oggetto di approvazione si dichiara in maniera errata che: “quel tratto di strada è divenuto parte integrante della pista ciclopedonale intercomunale, acquisita a demanio comunale (???), con l’approvazione della Deliberazione Consigliare n. 3 del 30/1/2017 ad oggetto “Percorso ciclopedonale lungo il Canale Lunense – Approvazione del Regolamento per l’utilizzo e la fruizione dell’itinerario ciclopedonale” con la quale il Comune ha preso in carico (???) la parte di pista ciclopedonale realizzata sul nostro territorio comunale”. Tale affermazione è falsa poiché con la delibera n. 3/2017 è stato solo approvato un regolamento di utilizzo del percorso, ma non vi è stato alcuna acquisizione al demanio comunale di tale pista (circostanza di cui non si fa alcuna menzione in delibera). Nella delibera del Consiglio Comunale n. 3/2017 si fa riferimento solo alla sottoscrizione di una convenzione datata 29/7/2014, tra i Sindaci interessati, la Provincia della Spezia quale committente ed esecutrice dei lavori ed il Consorzio del Canale Lunense identificato genericamente “quale proprietario dell’area”, ma non ne veniva dimostrata la relativa proprietà e soprattutto non vi era uno specifico atto di concessione ad operare e utilizzare l’area di propria proprietà.
Insomma, un modo alquanto superficiale e sbagliato di amministrare e gestire finanziamenti europei.
Nella proposta di delibera oggi alla nostra approvazione viene inoltre evidenziato che in passato: il Comune ha effettuato opere di posa di sotto servizi quali rete fognaria e ha realizzato la pavimentazione stradale e l’impianto della pubblica illuminazione”. Ora appare evidente che tali opere siano state fatte in assenza di legittimità da parte Comunale ad operare su strada non pubblica, ma privata; cioè l’intervento comunale ha risposto alle esigenze dei proprietari di essere sollevati da costi che sarebbero stati a loro totale carico, ma non certamente per un reale interesse pubblico; comunque, non sempre ciò è avvenuto nei confronti di altri cittadini che si trovavano nelle medesime condizioni; questo è un tipico caso di “clientelismo” e non certamente una risposta amministrativa a vere esigenze pubbliche.
Nel merito della proposta di Statuto del Consorzio riscontriamo alcune carenze previste dalla legge: non si fa riferimento a chi compete l’amministrazione del consorzio, a chi gestisce i fondi, a chi redige il bilancio e chi lo approva, come si convoca l’assemblea. Tali norme erano presenti nella proposta inviata dall’avvocato Granara e non si comprende perché siano state eliminate.
Le quote di partecipazione non sono rapportate né ai millesimi di ciascuna proprietà, né ai gravami ed effettive incombenze di ciascuno proprietario; in proposito ci pare eccessivo il peso attribuito al Comune del 50% tenuto conto che il Comune non è proprietario di terreni in zona e di fatto utilizza la pista per un “traffico ciclopedonale”.
Totalmente non condivisibile l’art. 14 che rimanda per l’esecuzione dei lavori ai “vincoli normativi e di bilancio” del Comune, all’inserimento delle “opere proposte nella programmazione degli interventi comunali”, nonché alla gestione degli interventi nel contesto degli appalti del comune … una vera presa in giro!
Non condivisibile neanche l’art. 15, poiché non si comprende perché “I Consorziati versano nelle casse del Comune le quote determinate a loro carico in relazione all’ultimo piano approvato” con l’aggiunta che: “Nel caso in cui i consorziati non provvederanno al versamento delle quote dovute, il Comune attiva le procedure per la riscossione coattiva del debito” … una vera bestialità!
Insomma, questo statuto sembra fatto apposta per non far funzionare il consorzio e, comunque, “fa acqua da tutte le parti”, non lo riteniamo degno neanche di essere votato e ci meravigliamo che tale statuto sia accettabile o sia stato già accettato dai cittadini interessati.
Per tutto quanto sopra esposto, riteniamo di elevare una forte protesta annunciando la nostra non partecipazione al voto, poiché non possiamo accettare uno statuto fatto così male, né possiamo passare sotto silenzio una cattiva gestione da parte comunale di un procedimento amministrativo sollecitato dai cittadini.
Altresì non possiamo votare contro, poiché ciò lederebbe le legittime aspettative dei proprietari interessati, a cui rivolgiamo l’invito ad essere più attenti nel tutelare i propri diritti senza accettare una qualsiasi proposta denominata “Consorzio”, poiché dietro al termine ci deve essere la previsione di un vero Consorzio e non una reale presa in giro.    

Letto per conto dei Consiglieri Comunali:
Euro Mazzi     -  Maria Luisa Isoppo     -  Giorgio Salvetti     -  Francesco Baracchini

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