Durata
dell’appalto relativo alle mense scolastiche.
L’iniziale
appalto aveva una durata di sei anni, quindi essendo l’aggiudicazione della
gara avvenuta con determina 1/230 datata 11/6/2006, conseguentemente la sua
efficacia veniva meno in data 30/6/2012. Con delibera della Giunta Comunale (n.
31 del 30/5/12) questo appalto veniva prorogato fino al 31/12/12 in attesa di
predisporre atti utili al successivo nuovo affidamento. Questo appalto subiva
una seconda proroga fino alla fine dell’anno scolastico 2012/13 (delibera di
Giunta n. 71 del 28/12/12) per studiare un possibile utilizzo della cucina di
Palvotrisia anche per le scuole del Comune di Ortonovo (lettera del Sindaco di
Ortonovo del 14/12/12).
Una terza proroga avveniva nel 2013 (delibera di Giunta
n. 75 del 28/8/13) sempre con la motivazione di pervenire ad una unica gara di
appalto con il Comune di Ortonovo. Una quarta proroga (con delibera di Giunta
n. 96 del 12/9/2014) portava l’efficacia dell’appalto al 30/6/2015 sempre con
la medesima motivazione di organizzare un appalto congiunto con il Comune di
Ortonovo.
In
conclusione l’iniziale appalto di sei anni è diventato, con le proroghe, di ben
nove anni.
Con
tali proroghe (in particolare con la seconda, la terza e la quarta) abbiamo la
sensazione che la Giunta Comunale abbia superato le normali procedure che
regolano l’affidamento a terzi dei servizi comunali e ci domandiamo se siano
stati lesi i principi di concorrenza e di par condicio, nonché le regole della
evidenza pubblica.
Alimentano
questa nostra sensazione anche alcune sentenze del Consiglio di Stato che in
più occasioni ha valutato l’istituto della proroga.
1)
Consiglio
di Stato (sez. V, decisione 08.07.2008 n. 3391, che riprende una analoga
pronuncia della IV Sezione, sentenza 31.10.2006, n. 6457, confermata anche
recentemente Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2013 n. 4192) sostiene che:
a)
“in linea di principio, il rinnovo o la
proroga, al di fuori dei casi
contemplati dall'ordinamento, di un contratto d'appalto di servizi o di
forniture stipulato da un'amministrazione pubblica dà luogo a una figura di
trattativa privata non consentita”.
b)
“In tema di rinnovo o proroga dei
contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l'autonomia
contrattuale delle parti, ma vige il
principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità
della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto,
deve, qualora abbia ancora la
necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara (salva la limitata proroga di cui sopra)”.
b)
Consiglio di Stato n. 3580 del 05.07.2013 “Ad
avviso di questo Collegio, né l’art. 23 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge
comunitaria 2004), né l’art. 57 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, né i principi
comunitari consolidati in materia contrattuale, impediscono il rinnovo espresso
dei contratti, allorché la facoltà di
rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia
ab origine prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e
con adeguata motivazione. Difatti, l’art. 23 della l. 62/2005, che
modifica l'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale,
nella prima parte, espressamente vieta il rinnovo tacito dei contratti scaduti
per la fornitura di beni e servizi, prevede che il contratto scaduto può essere prorogato per il tempo necessario
all’indizione di nuova gara, anche in assenza della previsione espressa di
proroga contenuta negli atti di gara, purché nei detti limiti. L’art. 57,
comma 7, D.lgs 163/2006 dispone esclusivamente il divieto di rinnovo tacito di
tutti i contratti aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori, e commina la
nullità di quelli rinnovati tacitamente”.
E’
evidente che i divieti di cui alle norme richiamate sono ispirati alla finalità
di scongiurare affidamenti reiterati
allo stesso soggetto in elusione al principio di concorrenza, che più
di ogni altro garantisce la scelta del miglior contraente, sia sotto il profilo
della qualificazione tecnica dell’operatore, che della convenienza economica
del contratto.
Dunque
occorre aver previsto fin dall’appalto la possibilità di proroga, rendendo
quindi pubblica e trasparente tale possibilità insieme alle altre regole del
capitolato speciale.
Viceversa,
“una volta che il contratto scada e si
proceda ad una sua proroga senza che essa sia prevista ab origine, o oltre i
limiti temporali consentiti, la proroga è
da equiparare ad un affidamento senza gara." (Consiglio di Stato,
VI, 16 febbraio 2010, n. 850; sez. V, 27 aprile 2012, n. 2459; VI 16.3.2009, n.
1555).
Questo
concetto è stato affermato anche dal Tar Sardegna (sez. I, 06 marzo 2012 n.
242): “Questa sezione ha già avuto modo
di affermare che all’affidamento senza una procedura competitiva deve essere
equiparato il caso in cui, ad un affidamento con gara, segua, dopo la sua
scadenza, un regime di proroga diretta che non trovi fondamento nel diritto
comunitario; le proroghe dei contratti affidati con gara, infatti, sono consentite se già previste ab origine
e comunque entro termini determinati, mentre, una volta che il contratto scada
e si proceda ad una proroga non prevista originariamente, o oltre i limiti
temporali consentiti, la stessa proroga deve essere equiparata ad un
affidamento senza gara”.
La
proroga consiste, del resto, nella ultrattività del contratto il cui termine
sia spirato, con la conseguenza che il contratto è comunque esaurito e la
volontà delle parti non incide, in via costitutiva, sul rapporto che è
intercorso fra di esse, bensì sugli effetti e le conseguenze previste dalla
fonte negoziale; tale istituto è assolutamente eccezionale, al punto che è
possibile ricorrere ad esso solo per cause (e sono pochissime) determinate da
fattori che non coinvolgono la responsabilità dell’amministrazione
aggiudicatrice (cfr. d.lgs. n. 163/2006).
Dunque,
i nostri dubbi sulla legittimità delle proroghe concesse alla CIR sono
suffragati da interpretazioni autorevoli della giurisprudenza amministrativa,
l’appalto è infatti scaduto dal 30/6/2012, il Comune sapeva della scadenza e aveva
una sola possibilità di proroga prevista dal bando originario di appalto che
infatti è stata utilizzata con la delibera della Giunta Comunale (n. 31 del
30/5/12) con la prima proroga di sei mesi fino al 31/12/12 in attesa di
predisporre atti utili al successivo nuovo affidamento. La proroga, nella sua
accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto
esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un
altro. Una volta scaduto un contratto, quindi, l’amministrazione, qualora abbia
ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare
una nuova gara (Cons. di Stato n. 3391/2008).
Nonostante
l’esistenza di una chiara e limitata possibilità di proroga solo per sei mesi
vi sono state ben altre tre proroghe che apparirebbero adottate in totale
difformità, sia della normativa sia dei consolidati convincimenti del Giudice
Amministrativo.
Del
resto, la ratio di questi interventi legislativi risulta essere quella di dare
massima attuazione ai principi di concorrenza e di par condicio - divenuti
sempre più principi ispiratori della disciplina comunitaria degli appalti
pubblici - e quindi di rendere obbligatorio il ricorso alle procedure di
evidenza pubblica ai fini della scelta del contraente, salvi i casi,
eccezionali e dunque di stretta interpretazione, consentiti dal legislatore
comunitario. Tali ipotesi, come ricorda il Consiglio di Stato, Sez. VI, con
sent. 31 ottobre 2006 n. 6457, non possono comunque costituire uno strumento
per eludere il divieto di rinnovo.
Un’ultima
considerazione riguarda le motivazioni delle proroghe. A parte la prima
proroga che appare conforme alle norme contenute nell’appalto, le successive
proroghe sono state concesse con una più o meno identica motivazione:
organizzare un appalto congiunto con il Comune di Ortonovo.
Appare strano che per realizzare un appalto congiunto con Ortonovo non siano bastati ben 40 mesi (tutto l’anno 2013, 2014 e questi mesi del 2015), quando nella prima proroga era stato affermato di voler procedere ad un nuovo appalto entro il 31/12/12. Inoltre è strano la ricerca di una gestione congiunta quando le varie associazioni di servizi sorte tra i due Comuni di Ortonovo e Castelnuovo Magra sono state pochi mesi dopo disdettate reciprocamente dai due Comuni. Dunque, tale motivazione appare strana e, pertanto, si richiede al Sindaco di spiegare in dettaglio queste vicende e queste motivazioni.
Appare strano che per realizzare un appalto congiunto con Ortonovo non siano bastati ben 40 mesi (tutto l’anno 2013, 2014 e questi mesi del 2015), quando nella prima proroga era stato affermato di voler procedere ad un nuovo appalto entro il 31/12/12. Inoltre è strano la ricerca di una gestione congiunta quando le varie associazioni di servizi sorte tra i due Comuni di Ortonovo e Castelnuovo Magra sono state pochi mesi dopo disdettate reciprocamente dai due Comuni. Dunque, tale motivazione appare strana e, pertanto, si richiede al Sindaco di spiegare in dettaglio queste vicende e queste motivazioni.
Per
tutti questi motivi si richiede la costituzione di una commissione di inchiesta
che esamini la situazione complessiva di questo appalto, anche ai fini di attivare
eventuali iniziative in merito sulla base delle problematiche emerse e poter
così predisporre le basi di una nuova e idonea gara di appalto per il prossimo
anno.
Letto
in Consiglio Comunale a nome dei Consiglieri Comunali:
Euro Mazzi -
Maria Luisa Isoppo - Giorgio Salvetti -
Francesco Baracchini
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