Durante il Consiglio Comunale del 3/2/2016 sono state formulate queste considerazioni conclusive sulle tre interpellanze inerenti il servizio di trasporto degli alunni delle scuole presentate dai consiglieri comunali di Castelnuovo: Mazzi, Isoppo, Salvetti e
Baracchini.
1) ILLEGITTIMITA’ DELLA PROROGA DELL’APPALTO
Con
delibera di Giunta Comunale n. 97 del 12/09/2014 veniva decisa e accordata una
proroga annuale alla cooperativa ARCADIA SCRL di Arcola per continuare la
gestione del servizio di trasporto. Questa delibera è irregolare e in più
occasione abbiamo già sottolineato come sia la proroga che il rinnovo dei
contratti appalto scaduti avente ad oggetto servizi di pubblico interesse è contra legem.
Tale giudizio è sostenuto da copiosa e consolidata e pacifica giurisprudenza amministrativa di vario grado: a) l’Ente Locale non dispone di alcun spazio per l’autonomia contrattuale in merito; b) in caso di proroga si dà luogo ad una trattativa privata non consentita e non legittima in contrasto con i principi sacrosanti a base dei rapporti fra pubblico e privato; c) abbiamo già in altre occasioni fatto questo medesimo rilievo (vedere le proroghe del contratto di appalto servizio refezione scolastica e
Tale giudizio è sostenuto da copiosa e consolidata e pacifica giurisprudenza amministrativa di vario grado: a) l’Ente Locale non dispone di alcun spazio per l’autonomia contrattuale in merito; b) in caso di proroga si dà luogo ad una trattativa privata non consentita e non legittima in contrasto con i principi sacrosanti a base dei rapporti fra pubblico e privato; c) abbiamo già in altre occasioni fatto questo medesimo rilievo (vedere le proroghe del contratto di appalto servizio refezione scolastica e
Isola Ecologica); d) l'Autorità Nazionale Anti
Corruzione in numerosi casi (es. la deliberazione n. 34/2011) ha chiarito
che la proroga è un istituto assolutamente eccezionale ed, in quanto tale, è
possibile ricorrervi solo per cause determinate e dentro i casi
strettamente previsti dalla legge (art. 23, legge n. 62/2005), ribadendo
che la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei
principi della legge, quali la libera concorrenza, la parità di trattamento, la non
discriminazione e la trasparenza; d) la proroga, nella sua accezione tecnica,
ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare
il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un
contratto, quindi, l'amministrazione, qualora abbia ancora necessità di
avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara
(Cons. di Stato n. 3391/2008).
L'Autorità ha rilevato l’applicabilità del rinnovo alla condizione che sia stata espressamente prevista e stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali (cfr. Parere n. 242/2008; Deliberazione n. 183/2007 della ex Avcp). Ma, soprattutto, condizione inderogabile per l'affidamento diretto dei servizi successivi è che il loro importo complessivo stimato sia stato computato per la determinazione del valore globale del contratto iniziale, ai fini delle soglie di cui all'art. 28 del citato d.lgs. 163 e degli altri istituti e adempimenti che la normativa correla all'importo stimato dell'appalto. Si rinvia – ex plurimis - alla deliberazione n. 6 del 20.02.2013 e al parere AG 38/13 del 24.07.2013.
L'Autorità ha rilevato l’applicabilità del rinnovo alla condizione che sia stata espressamente prevista e stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali (cfr. Parere n. 242/2008; Deliberazione n. 183/2007 della ex Avcp). Ma, soprattutto, condizione inderogabile per l'affidamento diretto dei servizi successivi è che il loro importo complessivo stimato sia stato computato per la determinazione del valore globale del contratto iniziale, ai fini delle soglie di cui all'art. 28 del citato d.lgs. 163 e degli altri istituti e adempimenti che la normativa correla all'importo stimato dell'appalto. Si rinvia – ex plurimis - alla deliberazione n. 6 del 20.02.2013 e al parere AG 38/13 del 24.07.2013.

-
… nota pervenuta da ARCADIA SCRL in data
21/08/2014 la stessa dichiarava la propria disponibilità alla prosecuzione del
servizio di trasporto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto
cessato …;
-
… che a seguito del processo di rinuncia
al progetto di fusione con il Comune di Ortonovo ed alla gestione associata del
servizio non si è potuto provvedere in tempo alle procedure per l’indizione
della nuova gara d’appalto;
Tutto
questo che significa? Sotto il profilo normativo nulla.
2) IL SUBENTRO DELLA Pxxx


Insomma,
abbiamo il sospetto che la delibera di Giunta n. 97 del 2/9/14 sia “un
colabrodo”: è legittimo aver prorogato il servizio all’Arcadia la quale non
aveva più i requisiti per svolgere il servizio? è regolare non aver verificato
i requisiti di Pxxx? è legale prevedere una proroga di un appalto scaduto? Ci
date una risposta credibile e articolata per piacere!
3) FALLIMENTO DELLA COOP. ARCADIA

Erano
noti i problemi finanziari dell’Arcadia? Avete avuto comunicazioni o richieste
da parte del Curatore? Era dovere (melius)
obbligo del Comune, prima di procedere alla proroga verificare la permanenza
dei presupposti per lo svolgimento del servizio.
4) ASSENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA PER DETERMINA
Terminato
l’anno scolastico 2014/2015 con determina n. 209 del 20/07/2015 veniva deciso
di indire un appalto e di allungare il periodo dello stesso da triennale a
quinquennale.
Successivamente,
con determinazione n. 256 del 10/09/2015 “Vista la possibilità di rinnovare il
servizio alla società cooperativa Pxxx” si stabiliva di affidare anche per
l’anno scolastico 2015/2016,
il trasporto degli alunni nuovamente alla Società
Cooperativa Pxxx per un importo complessivo di € 152.020,00 ( IVA compresa),
decisione motivata dato l'imminente inizio del nuovo anno scolastico.
Queste
due determine sono prive di un mandato deliberato dal Consiglio Comunale o
dalla Giunta, ai sensi art. 107 del Tuel. La determina è un atto amministrativo
monocratico attraverso il quale si esplica la volontà del dirigente o
responsabile dell’ente in “attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai
medesimi organi”. L’indizione di una gara, l’allungamento da 3 a 5 anni
dell’appalto, il rinnovo del servizio non sono stati oggetto di delibero da
parte di un organo politico (Consiglio o Giunta), ma solo di un dirigente.
Ad abundantiam, non si
comprende come la proroga relativa all’anno 2014-2015 sia stata adottata con
delibera di giunta e il rinnovo di affidamento relativa all’anno 2015-2016 con
determina del Segretario comunale nonostante entrambe abbiano lo stesso oggetto
e lo stesso scopo.
Abbiamo
già più volte denunciato questo costante abuso di ricorso a delibere di Giunta
o determine prive di mandato. Perché si continua con questo modo di
amministrare in spregio alle norme di competenza degli atti?
5) IL RINNOVO DEL SERVIZIO A Pxxx
La
determinazione n. 256 del 10/09/2015 appare un mistero perché non è chiaro a quale
titolo alla Cooperativa Pxxx è stato riaffidato l’esercizio del servizio di
trasporto scolastico per l’anno 2015/16.
Alla
data del 10/9/2015 la Coop. Arcadia era già fallita, il contratto di affitto
del ramo di azienda forse era già finito (appena cessato l’anno di
proroga a luglio 2015) e, dunque, Pxxx rappresentava ancora una continuazione
della Arcadia?
La
determina n. 256/2015 fa richiamo all’art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006 che
stabilisce “11. Per servizi o forniture
di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al
comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini
di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla
stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”.
Dunque, Pxxx viene valutata come un
nuovo operatore e non più come cessionario di Arcadia, ma non si verificano
l’esistenza di altri operatori (almeno 5) e di altre condizioni economiche più
vantaggiose, poiché in determina si considera “l’impossibilità di individuare nel breve periodo cinque operatori;”
e “che l'inizio del nuovo anno scolastico
è imminente e bisogna pertanto individuare una ditta idonea al trasporto degli
alunni”.
Invece,
nel regolamentare la parte economica, si fa riferimento alla precedente
esperienza di cessionaria di Arcadia, pur con appalto scaduto e in regime di
proroga: “Vista la possibilità di rinnovare
il servizio alla società cooperativa Pxxx già incaricata durante lo scorso
anno scolastico la quale si è dichiarata disponibile a ripetere il servizio di
trasporto scolastico anche per l'A.S. 2015/2016 alle medesime condizioni
dell'ultimo contratto stipulato con questo Ente”.
Comunque,
in determina non si fa riferimento alcuno all’avvenuta verifica dei requisiti e
né si dimostra che la Pxxx avesse comunque i requisiti prescritti dalla
normativa sugli appalti per l’assegnazione di un tale servizio.
Amare considerazioni conclusive: Insomma,
si ha la sensazione che sono state piegate tutte le norme in vigore ... con il risultato di mantenere alla Coop. Pxxx questo servizio senza curare gli
aspetti anche di sicurezza del servizio. Da
questa ampia e articolata analisi emerge un unico e incontestabile fatto: il
bene pubblico da parte di questa amministrazione viene gestito in modo
assolutamente privatistico attraverso rapporti diretti con le società
assegnatarie di servizi pubblici il tutto in spregio alle norme di natura pubblicistica poste a
tutela della collettività che si ripete è unica ed esclusiva titolare del
patrimonio comunale.
Il
Consigliere Francesco Baracchini, anche a nome dei Consiglieri Mazzi, Salvetti
e Isoppo
Nessun commento:
Posta un commento