In
merito al contratto da stipulate con Acam Ambiente relativo al servizio spazzamento,
raccolta rifiuti e gestione isola ecologica, evidenziamo alcune doverose
osservazioni:
RETROATTIVITÀ.
Tra
i considerata della delibera si dichiara che l’approvazione avviene “con
effetti retroattivi” al 1/1/2016, retroattività che “deve ritenersi istituto ammissibile
soprattutto con riferimento ad un atto di natura privatistica, andando comunque
a dare formale copertura ad un servizio che è stato svolto”. Nella delibera manca, però, uno specifico riferimento
normativo sul punto, sostituito da considerazioni basate su mere ovvietà:
1) “che il servizio è stato svolto nel
periodo gennaio-luglio 2016”; 2) che è stato utile per dare “avvio al sistema di raccolta porta a porta”;
3) che la gestione dell’Isola ecologica è legata a quella dei rifiuti.
Ma
queste non solo non sono “adeguate motivazioni” atte a
giustificare l’atto retroattivo, ma sono soprattutto contraddittorie
rispetto alla realtà dei fatti, in quanto: 1) nelle premesse della stessa
delibera si fa riferimento ad atti di
proroga della validità di un contratto di servizio stipulato nel 2003 e scaduto
nel 2011 che però prevedeva altre forme e modalità di svolgimento del
servizio; 2) l’art. 8 del contratto di servizio 2003 nel determinare una durata
di 9 anni a partire dal 1/1/2003, stabiliva che “Valutato l’andamento del servizio, previa apposita deliberazione da assumere entro 6 mesi dalla scadenza,
il contratto potrà essere rinnovato per uguale o diversa durata. Tale disposizione vale anche per ogni
successiva scadenza” è una norma che
è sempre stata disattesa sia nella parte della valutazione del servizio,
che in quella del rinnovo antecedente alla scadenza; 3) la gestione dell’Isola ecologica non è mai stata fino
ad oggi prevista sia nel contratto di servizio del 2003 che
nell’affidamento in house ad Acam
Ambiente che è limitato al solo servizio di gestione dei rifiuti; del resto, se
vi fosse rientrata allora era anomalo averne affidato alla coop. Maris la
gestione dal 15/5/12 al 31/12/2015.
Dunque,
quelle riportate in delibera sono
motivazioni fasulle e in netta contraddizione con la realtà.
Pertanto,
contestiamo tale retroattività, poiché è regola generale, secondo cui la produzione di effetti del “provvedimento”
decorre dal momento del perfezionamento dell’atto (art 11, preleggi al
Codice Civile). È pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che la regola di
irretroattività dell’azione amministrativa sia espressione dell’esigenza di
garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltre che del principio di
legalità (Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 9/9/2008 n. 4301).
È
possibile derogare a tale principio solo in pochi casi: per esempio in
contratti con condizioni, oppure a seguito di annullamento, oppure quando
l’atto sia favorevole al destinatario e non lesivo di interessi di terzi;
oppure quando sia espressamente previsto dalle norme in oggetto o dal contratto
stesso. Non sono questi i casi da richiamare in delibera e, dunque, la delibera
sul punto è immotivata e illegittima.
Siamo
sbalorditi dalla Vostra “disinvoltura”
amministrativa con la quale tentate di giustificare ogni Vostra
mancanza, soprattutto perché non avete tenuto conto dei richiami da noi più
volte effettuati (per esempio fin da ottobre 2015 con le nostre interpellanze
in proposito e poi con i nostri interventi nel consiglio Comunale di novembre
2015) a sistemare per tempo e
anticipatamente le evidenti carenze nella gestione sia del servizio di raccolta
porta a porta che quella dell’isola ecologica, nonostante le generiche
rassicurazioni a farlo fornite allora dal Sindaco.
Questa
Vostra “disinvoltura” arriva anche al richiamo all’ambito privatistico del
contratto di servizio con Acam, senza tener conto che il rapporto fra il Comune
di Castelnuovo Magra e Acam Spa è prettamente pubblicistico essendo l’affidamento del servizio “in house” ed essendo il servizio come detto all’articolo 6 a tutti
gli effetti un servizio pubblico.
Dunque,
sul punto regna, a quanto sembra, assoluta e totale confusione.
LA DILIGENZA.
Una
buona amministrazione prima avrebbe regolamentato
il rapporto e poi dopo avrebbe fatto iniziare il servizio; Voi invece avete
fatto esattamente il contrario e avete inserito la retroattività per sanare
queste Vostre evidenti mancanze. Addirittura avete stravolto i principi del
diritto; in proposito la Corte dei conti Lazio (Deliberazione 2/2015/PRSP) ha
recentemente affermato che “Il perfezionamento tardivo dei contratti di
servizio non risulta conforme alla normativa di settore,
secondo cui l’affidamento di un servizio deve di regola essere preceduto e non seguito dal contratto di servizio, (che stabilisce tipologia del servizio affidato, modalità e tempi di svolgimento dello stesso), nonché operare una corretta quantificazione dei costi del servizio stesso. La mancanza dello strumento contrattuale depone, poi, per una presuntiva mancanza di stima e comparazione preventiva, sia della qualità del servizio offerto dalla società “in house”, sia dei costi medesimi rispetto a qualità e costi offerti dal mercato per la stessa tipologia di beni e/o servizi. Si ricorda, infatti, che principi di sana gestione finanziaria impongono che l’affidamento diretto di un servizio ad una società “in house”, non possa prescindere da criteri di efficienza, efficacia ed economicità del bene/servizio prodotto dalla medesima”.
secondo cui l’affidamento di un servizio deve di regola essere preceduto e non seguito dal contratto di servizio, (che stabilisce tipologia del servizio affidato, modalità e tempi di svolgimento dello stesso), nonché operare una corretta quantificazione dei costi del servizio stesso. La mancanza dello strumento contrattuale depone, poi, per una presuntiva mancanza di stima e comparazione preventiva, sia della qualità del servizio offerto dalla società “in house”, sia dei costi medesimi rispetto a qualità e costi offerti dal mercato per la stessa tipologia di beni e/o servizi. Si ricorda, infatti, che principi di sana gestione finanziaria impongono che l’affidamento diretto di un servizio ad una società “in house”, non possa prescindere da criteri di efficienza, efficacia ed economicità del bene/servizio prodotto dalla medesima”.
La
realtà è che siete abbondantemente oltre
i termini, oltre ad aver costantemente prorogato contra legem dal 2011 il contratto di servizio. Oggi, primo agosto
2016, avete la pretesa di stipulare il nuovo contratto facendone decorrere gli
effetti dal primo gennaio 2016. Assurdo e inammissibile!
INDETERMINATEZZA
DEI COSTI.
L’articolo
12 rubricato “Oneri economici e piano
finanziario” fa riferimento al prezzo
complessivo triennale di € 3.535.891,85, dichiarando che tale prezzo è “calcolato
a corpo”, ma poi si afferma: “fatto
salvo quanto eventualmente previsto nel Piano Finanziario in merito ai
conguagli sulle quantità di rifiuti prodotti”. Allora non si capisce perché
se il prezzo è “a corpo” debba essere soggetto a variazioni. Ma non finisce
qui, poiché subito dopo si afferma che: “laddove
fosse necessario aggiornare il Piano
Economico Finanziario e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente, al fine di garantire il mantenimento dell’equilibrio
economico-finanziario e patrimoniale della gestione, in particolare per
variazione nel periodo dell’indice Istat o per eventuali contributi in conto
esercizio previsti dalle leggi, - il
Piano economico finanziario aggiornato. L'aggiornamento del Piano dovrà
comunque tenere conto dei servizi prestati”. Qui si introducono altri
criteri di variazione esterni alla prestazione (l’equilibrio di gestione di
ACAM) e criteri “a misura” relativi all’effettiva prestazione del servizio, entrambi
in netta contraddizione con il prezzo “calcolato
a corpo”?
Inoltre,
subito dopo si afferma che “il Comune procederà annualmente all'adeguamento,
in aumento o in diminuzione, del corrispettivo tenuto conto della variazione:
a) della effettiva quantità di servizio (…); b) delle quantità di rifiuti
avviate a trattamento e smaltimento; c) dei ricavi dalla cessione dei materiali
riciclabili (…); d) dell’aggiornamento e indicizzazione dei fattori di costo
unitari; e) degli eventuali finanziamenti pubblici; f) del miglioramento della
qualità del Servizio e dell’efficientamento della gestione (…)”. Si tratta di variazioni che in realtà definiscono
una prestazione da pagarsi “a misura”
e non “a corpo”, ma non se ne
definiscono i criteri. Non si conoscono per esempio “i criteri di calcolo definiti nel Piano Economico Finanziario”,
non sono espressi i metodi di “aggiornamento
e indicizzazione”, ma soprattutto non sono esplicitati quali sono sia “i fattori di costo unitari impiegati nella
determinazione del Corrispettivo del Servizio” che “gli standard previsti dalle Schede Tecniche”.
Si
tratta di evidenti contraddizioni frutto
di una superficiale redazione del contratto, ma soprattutto del prevalere degli interessi di Acam
rispetto ai bisogni dei cittadini: Acam gestisce e propone, il Comune
può solo ratificare senza alcuna possibilità di sottrarsi alle sue indicazioni.
LA GENERICITÀ
DEL SERVIZIO.
Allo
stesso tempo regna assoluta genericità
in merito ai reali contenuti del servizio e conseguentemente ai relativi costi.
Si dice infatti che tale importo “copre
tutte le spese per la gestione completa del ciclo integrale dei rifiuti e
quindi di tutte le operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento
(…); tale importo copre quindi tutte le spese amministrative, gli ammortamenti,
la realizzazione delle campagne di informazione e di tutto quanto necessario
per l’adempimento del presente contratto”, ma le schede allegate sono una
elencazione di tipologia di servizi prive
di riferimenti inerenti alle quantità trattate e ai costi dei vari fattori di
produzione, mentre non sono indicati come sono calcolati le spese
amministrative, gli ammortamenti, gli investimenti. Fa eccezione l’art. 13 dove
sono effettivamente indicati i costi per tonnellata di trattamento e
smaltimento dei rifiuti indifferenziati e biodegradabili. Ma allora il prezzo
non è “a corpo” o “a
misura”?. Però, si è omesso di indicare che tali importi sono quelli
stabiliti per accedere al bando di gara e non i prezzi definitivi … e cosa
succede una volta definiti i prezzi di gara? Insomma anche qui si fa confusione, ma sempre a favore di
Acam!!!
AFFIDAMENTO IN HOUSE.
In
ultimo va osservato che l’affidamento in
house riveste un carattere eccezionale, subordinato a talune condizioni: il
controllo analogo sulla società affidataria; la presenza di situazioni tali da
non permettere un efficace ed utile ricorso al mercato; una adeguata pubblicità
sulla scelta, motivandola e verificandola. Tutto questo non è stato verificato
e non vi è traccia nella delibera in oggetto.
Va
oltretutto osservato che, ancorché l’affidamento sia in house, è sempre
necessario che la determinazione dei corrispettivi sia preceduta da un’analisi
di congruità dalla quale discendano obiettivi di efficienza, efficacia e
economicità da assegnare ai gestori per gli anni di vigenza del contratto. Ciò
comporta da un lato la necessità di motivare l’affidamento in house; dall’altro, mancano indicazioni qualitative sia per il successivo
monitoraggio che per rendere pubblico agli utenti i livelli di servizio che si
intendono garantire (Carta dei Servizi)
Sarebbero
ancora molte le problematiche da esaminare, ma quanto sopra espresso è più che
sufficiente per caratterizzare un
contratto confuso, unilateralmente a favore di Acam, illegittimo per violazione
di varie norme. Una delibera e un contratto che andrebbero totalmente
rivisti nella loro impostazione ed articolazione e che noi non voteremo, ma
contrasteremo in tutte le sedi e con modalità opportune.
I
Consiglieri Comunali:
Euro
Mazzi - Maria Luisa Isoppo -
Giorgio Salvetti - Francesco Baracchini
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