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mercoledì 10 agosto 2016

“SOTTOMESSI” AD ACAM: GENERICITÀ E INDETERMINATEZZA IN FAVORE DI ACAM (seconda parte)

In merito al contratto da stipulate con Acam Ambiente relativo al servizio spazzamento, raccolta rifiuti e gestione isola ecologica, evidenziamo alcune doverose osservazioni:
RETROATTIVITÀ.
Tra i considerata della delibera si dichiara che l’approvazione avviene con effetti retroattivi al 1/1/2016, retroattività che “deve ritenersi istituto ammissibile soprattutto con riferimento ad un atto di natura privatistica, andando comunque a dare formale copertura ad un servizio che è stato svolto”. Nella delibera manca, però, uno specifico riferimento normativo sul punto, sostituito da considerazioni basate su mere ovvietà: 1) “che il servizio è stato svolto nel periodo gennaio-luglio 2016”; 2) che è stato utile per dare “avvio al sistema di raccolta porta a porta”; 3) che la gestione dell’Isola ecologica è legata a quella dei rifiuti.


Ma queste non solo non sono “adeguate motivazioni” atte a giustificare l’atto retroattivo, ma sono soprattutto contraddittorie rispetto alla realtà dei fatti, in quanto: 1) nelle premesse della stessa delibera si fa riferimento ad atti di proroga della validità di un contratto di servizio stipulato nel 2003 e scaduto nel 2011 che però prevedeva altre forme e modalità di svolgimento del servizio; 2) l’art. 8 del contratto di servizio 2003 nel determinare una durata di 9 anni a partire dal 1/1/2003, stabiliva che “Valutato l’andamento del servizio, previa apposita deliberazione da assumere entro 6 mesi dalla scadenza, il contratto potrà essere rinnovato per uguale o diversa durata. Tale disposizione vale anche per ogni successiva scadenza” è una norma che è sempre stata disattesa sia nella parte della valutazione del servizio, che in quella del rinnovo antecedente alla scadenza; 3) la gestione dell’Isola ecologica non è mai stata fino ad oggi prevista sia nel contratto di servizio del 2003 che nell’affidamento in house ad Acam Ambiente che è limitato al solo servizio di gestione dei rifiuti; del resto, se vi fosse rientrata allora era anomalo averne affidato alla coop. Maris la gestione dal 15/5/12 al 31/12/2015.
Dunque, quelle riportate in delibera sono motivazioni fasulle e in netta contraddizione con la realtà.
Pertanto, contestiamo tale retroattività, poiché è regola generale, secondo cui la produzione di effetti del “provvedimento” decorre dal momento del perfezionamento dell’atto (art 11, preleggi al Codice Civile). È pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che la regola di irretroattività dell’azione amministrativa sia espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltre che del principio di legalità (Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 9/9/2008 n. 4301).
È possibile derogare a tale principio solo in pochi casi: per esempio in contratti con condizioni, oppure a seguito di annullamento, oppure quando l’atto sia favorevole al destinatario e non lesivo di interessi di terzi; oppure quando sia espressamente previsto dalle norme in oggetto o dal contratto stesso. Non sono questi i casi da richiamare in delibera e, dunque, la delibera sul punto è immotivata e illegittima.
Siamo sbalorditi dalla Vostra “disinvoltura” amministrativa con la quale tentate di giustificare ogni Vostra mancanza, soprattutto perché non avete tenuto conto dei richiami da noi più volte effettuati (per esempio fin da ottobre 2015 con le nostre interpellanze in proposito e poi con i nostri interventi nel consiglio Comunale di novembre 2015) a  sistemare per tempo e anticipatamente le evidenti carenze nella gestione sia del servizio di raccolta porta a porta che quella dell’isola ecologica, nonostante le generiche rassicurazioni a farlo fornite allora dal Sindaco.
Questa Vostra “disinvoltura” arriva anche al richiamo all’ambito privatistico del contratto di servizio con Acam, senza tener conto che il rapporto fra il Comune di Castelnuovo Magra e Acam Spa è prettamente pubblicistico essendo l’affidamento del servizio “in house” ed essendo il servizio come detto all’articolo 6 a tutti gli effetti un servizio pubblico.
Dunque, sul punto regna, a quanto sembra, assoluta e totale confusione.
LA DILIGENZA.
Una buona amministrazione prima avrebbe regolamentato il rapporto e poi dopo avrebbe fatto iniziare il servizio; Voi invece avete fatto esattamente il contrario e avete inserito la retroattività per sanare queste Vostre evidenti mancanze. Addirittura avete stravolto i principi del diritto; in proposito la Corte dei conti Lazio (Deliberazione 2/2015/PRSP) ha recentemente affermato che Il perfezionamento tardivo dei contratti di servizio non risulta conforme alla normativa di settore,
secondo cui l’affidamento di un servizio deve di regola essere preceduto e non seguito dal contratto di servizio, (che stabilisce tipologia del servizio affidato, modalità e tempi di svolgimento dello stesso), nonché operare una corretta quantificazione dei costi del servizio stesso. La mancanza dello strumento contrattuale depone, poi, per una presuntiva mancanza di stima e comparazione preventiva, sia della qualità del servizio offerto dalla società “in house”, sia dei costi medesimi rispetto a qualità e costi offerti dal mercato per la stessa tipologia di beni e/o servizi. Si ricorda, infatti, che principi di sana gestione finanziaria impongono che l’affidamento diretto di un servizio ad una società “in house”, non possa prescindere da criteri di efficienza, efficacia ed economicità del bene/servizio prodotto dalla medesima”.
La realtà è che siete abbondantemente oltre i termini, oltre ad aver costantemente prorogato contra legem dal 2011 il contratto di servizio. Oggi, primo agosto 2016, avete la pretesa di stipulare il nuovo contratto facendone decorrere gli effetti dal primo gennaio 2016. Assurdo e inammissibile!
INDETERMINATEZZA DEI COSTI.
L’articolo 12 rubricato “Oneri economici e piano finanziario” fa riferimento al prezzo complessivo triennale di € 3.535.891,85, dichiarando che tale prezzo è calcolato a corpo, ma poi si afferma: “fatto salvo quanto eventualmente previsto nel Piano Finanziario in merito ai conguagli sulle quantità di rifiuti prodotti”. Allora non si capisce perché se il prezzo è “a corpo” debba essere soggetto a variazioni. Ma non finisce qui, poiché subito dopo si afferma che: “laddove fosse necessario aggiornare il Piano Economico Finanziario e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale della gestione, in particolare per variazione nel periodo dell’indice Istat o per eventuali contributi in conto esercizio previsti dalle leggi, -  il Piano economico finanziario aggiornato. L'aggiornamento del Piano dovrà comunque tenere conto dei servizi prestati”. Qui si introducono altri criteri di variazione esterni alla prestazione (l’equilibrio di gestione di ACAM) e criteri “a misura” relativi all’effettiva prestazione del servizio, entrambi in netta contraddizione con il prezzo “calcolato a corpo”?
Inoltre, subito dopo si afferma che il Comune procederà annualmente all'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del corrispettivo tenuto conto della variazione: a) della effettiva quantità di servizio (…); b) delle quantità di rifiuti avviate a trattamento e smaltimento; c) dei ricavi dalla cessione dei materiali riciclabili (…); d) dell’aggiornamento e indicizzazione dei fattori di costo unitari; e) degli eventuali finanziamenti pubblici; f) del miglioramento della qualità del Servizio e dell’efficientamento della gestione (…)”. Si tratta di variazioni che in realtà definiscono una prestazione da pagarsi “a misura” e non “a corpo”, ma non se ne definiscono i criteri. Non si conoscono per esempio “i criteri di calcolo definiti nel Piano Economico Finanziario”, non sono espressi i metodi di “aggiornamento e indicizzazione”, ma soprattutto non sono esplicitati quali sono sia “i fattori di costo unitari impiegati nella determinazione del Corrispettivo del Servizio” che “gli standard previsti dalle Schede Tecniche”.
Si tratta di evidenti contraddizioni frutto di una superficiale redazione del contratto, ma soprattutto del prevalere degli interessi di Acam rispetto ai bisogni dei cittadini: Acam gestisce e propone, il Comune può solo ratificare senza alcuna possibilità di sottrarsi alle sue indicazioni.
LA GENERICITÀ DEL SERVIZIO.
Allo stesso tempo regna assoluta genericità in merito ai reali contenuti del servizio e conseguentemente ai relativi costi. Si dice infatti che tale importo “copre tutte le spese per la gestione completa del ciclo integrale dei rifiuti e quindi di tutte le operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento (…); tale importo copre quindi tutte le spese amministrative, gli ammortamenti, la realizzazione delle campagne di informazione e di tutto quanto necessario per l’adempimento del presente contratto”, ma le schede allegate sono una elencazione di tipologia di servizi prive di riferimenti inerenti alle quantità trattate e ai costi dei vari fattori di produzione, mentre non sono indicati come sono calcolati le spese amministrative, gli ammortamenti, gli investimenti. Fa eccezione l’art. 13 dove sono effettivamente indicati i costi per tonnellata di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e biodegradabili. Ma allora il prezzo non è “a corpo”  o “a misura”?. Però, si è omesso di indicare che tali importi sono quelli stabiliti per accedere al bando di gara e non i prezzi definitivi … e cosa succede una volta definiti i prezzi di gara? Insomma anche qui si fa confusione, ma sempre a favore di Acam!!!
AFFIDAMENTO IN HOUSE.
In ultimo va osservato che l’affidamento in house riveste un carattere eccezionale, subordinato a talune condizioni: il controllo analogo sulla società affidataria; la presenza di situazioni tali da non permettere un efficace ed utile ricorso al mercato; una adeguata pubblicità sulla scelta, motivandola e verificandola. Tutto questo non è stato verificato e non vi è traccia nella delibera in oggetto.
Va oltretutto osservato che, ancorché l’affidamento sia in house, è sempre necessario che la determinazione dei corrispettivi sia preceduta da un’analisi di congruità dalla quale discendano obiettivi di efficienza, efficacia e economicità da assegnare ai gestori per gli anni di vigenza del contratto. Ciò comporta da un lato la necessità di motivare l’affidamento in house; dall’altro, mancano indicazioni qualitative sia per il successivo monitoraggio che per rendere pubblico agli utenti i livelli di servizio che si intendono garantire (Carta dei Servizi)
Sarebbero ancora molte le problematiche da esaminare, ma quanto sopra espresso è più che sufficiente per caratterizzare un contratto confuso, unilateralmente a favore di Acam, illegittimo per violazione di varie norme. Una delibera e un contratto che andrebbero totalmente rivisti nella loro impostazione ed articolazione e che noi non voteremo, ma contrasteremo in tutte le sedi e con modalità opportune.

I Consiglieri Comunali:
Euro Mazzi     -  Maria Luisa Isoppo     -  Giorgio Salvetti     -  Francesco Baracchini

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