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sabato 6 ottobre 2018

ENOTECA: FINE DI UN PREDOMINIO? SPERIAMO … (parte quinta)

La notizia della elezione di Marco Rezzano quale rappresentante del Comune di Castelnuovo Magra e subito dopo come nuovo Presidente di Enoteca Regionale della Liguria, nonché quella del nuovo vicepresidente, chiude (almeno lo speriamo!) finalmente una lunga gestione dell’Enoteca guidata da “esponenti di partito” (ricordiamo in proposito l’ex sindaco Alberto Tognoni, l’ex assessore Federico Ricci, l’attuale sindaco Daniele Montebello, senza dimenticare anche l’ex assessore regionale Giancarlo Cassini), prevalentemente castelnovesi e appartenenti ad un solo partito (il PD).
Anche se la scelta e la nomina è stata effettuata da una quarantina di soci-partecipanti alla riunione tenutasi a Genova in data 4 ottobre 2018 e senza entrare nel merito delle loro autonome scelte, esprimiamo la nostra soddisfazione, poiché è stato finalmente raggiunto uno degli obiettivi che ci eravamo da tempo prefissati: porre fine ad una lunga egemonia di esponenti del partito PD alla guida dell’Enoteca, al fine di favorire la nomina di persone professionalmente esperte del settore (un produttore, un tecnico, ecc.) e, comunque, né un “politico” in carica né un “ex politico” appartenente a qualunque schieramento.

venerdì 5 ottobre 2018

“RIGORE È QUANDO ARBITRO FISCHIA” ... IL CASO ENOTECA (parte quarta)

I Consiglieri Comunali: Euro Mazzi, Maria Luisa Isoppo, Giorgio Salvetti e Francesco Baracchini hanno presentato in data odierna formale richiesta per verificare:
a) ed eventualmente dichiarare l’inefficacia della nomina a Presidente e a membro del Consiglio Direttivo dell’Enoteca Regionale per violazione dell’art. 20 del Dlgs. 39/2013 per l’assenza della dichiarazione del Sindaco Daniele Montebello di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità e/o della sua mancata pubblicazione sul sito del Comune;
b) in subordine, di accertare la presenza (o l’inesistenza) di cause di incompatibilità da contestare al Sindaco Daniele Montebello nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente. Con riferimento alla fattispecie in esame potrebbe venire in rilievo le cause di incompatibilità previste dall'articolo 63, comma 1 e 2 del Dlgs. n. 267/2000.