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sabato 17 gennaio 2015

DUBBI SULLA LEGITTIMITÀ DI UNA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

Al Sindaco e Al Segretario Comunale del Comune di Castelnuovo Magra
Durante la discussione sull’interpellanza presentata dalla sottoscritta sulla scuola di Marciano, discussione avvenuta senza esprimere alcun giudizio di merito sul più ampio problema della caccia proprio per evitare pretestuose polemiche di propaganda in merito, era stato sollevato il problema della legittimità della delibera di Giunta nella stipula della relativa convenzione.
Veniva risposto dal Segretario che la competenza era di Giunta, in quanto si trattava di mero atto attuativo.

Ma attuativo di che?
Dato che al momento non ero in grado di verificare eventuale presenza di indirizzi generali in merito; constatato che l’unico atto riguardante tale immobile era inerente al suo inserimento nei beni destinati alla vendita e non in quelli da destinare ad altri utilizzi; dunque, la perplessità sulla legittimità della delibera di Giunta resta invariata.
Una rilettura dell’art.42 del D.Lgs. n. 267/00, confermava tale dubbio, in quanto in tale articolo dopo aver statuito che il Consiglio comunale ha funzione “di indirizzo e di controllo politico-amministrativo”, attribuisce allo stesso una serie di competenze tassative e inderogabili (finanche dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ente) e di natura esclusiva (in quanto non delegabili, né esercitabili da alcun altro organo, eccezion fatta per le variazioni di bilancio nei limiti e con i presupposti previsti dal 4° comma) tra le quali figurano:
-          al punto e) quelle in materia di: “e) …  affidamento di attività o servizi mediante convenzione
-           e al punto l): l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari”.
Poiché oggetto della convenzione è un “bene” del Comune di cui si cambia la destinazione d’uso e lo si destina a uso per una associazione privata, modificandone la originaria previsione di bene da essere venduto “tal quale”, la competenza appare del Consiglio Comunale.
Inoltre, proprio la natura di bene di proprietà destinato alla vendita, non ho rilevato un atto fondamentale di questo Consiglio che preveda la concessione di beni comunali a privati, dunque anche sotto questo profilo la competenza appare del consiglio comunale e non della giunta.
Ribadisco che voglio evitare qualsiasi utilizzo propagandistico inerente la questione della caccia, ma si vuole ottenere un chiarimento relativamente alle competenze della Giunta rispetto al Consiglio Comunale.
Pertanto, permanendo i dubbi sulla legittimità della relativa delibera giunta comunale n. 91 del 12 settembre 2014 relativa alla concessione in comodato d'uso gratuito dei locali comunali siti in loc. Marciano all'Associazione Cacciatori Squadra nr. 70, distretto 6 – approvazione dello schema di concessione in comodato d’uso gratuito che regola i rapporti tra ente e associazione, si chiede chiarimento in merito e si sollecita una risposta precisa e puntuale al primo consiglio comunale utile.
Resto in attesa, porgo cordiali saluti.

Il consigliere comunale Maria Luisa Isoppo

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