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giovedì 16 giugno 2016

L’ANOMALA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI UN COMUNE (VIRTUOSO ???) (prima parte)

Il contratto di servizio tra Comune di Castelnuovo Magra ed ACAM Spa per regolare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani raccolti nell’ambito del territorio comunale è stato stipulato 11/4/2003, aveva durata 9 anni a partire dal 1/1/2003 e quindi scadeva il 31/12/2011 (delibera CC n. 17 del 23/12/2002); questo affidamento aveva lo scopo di attuare una conduzione più efficiente ed economica” dei servizi.
Successivamente, con delibera C.C. n. 12 del 27/5/2005, l’affidamento del servizio dell’intero ciclo dei rifiuti ad Acam veniva trasformato in house fino al 31/12/2028, soggetto operativo del servizio diventava la controllata società ACAM Ambiente Spa. Tale delibera derivava da una analoga decisione assunta dall’Assemblea di Coordinamento dei soci di Acam in data 14/3/2005. Il servizio rimaneva regolato dal contratto stipulato il 11/4/2003 con l’impegno che dal gennaio 2007 di sottoscriverne uno nuovo.
Con delibera GC 9 del 27/1/06 veniva approvato lo schema di convenzione al fine di regolarizzare i rapporti fra Comune Acam Spa per la gestione in house del ciclo integrato dei rifiuti, ma tale convenzione non risulterebbe sottoscritta.


Con determina n. 3/24 del 28/1/2012 veniva preso atto che in data 31/12/2011 era scaduto il contratto di servizio, si dava atto delle modifiche normative nazionali intervenute in merito, ma al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione del servizio, anche oltre le scadenze previste, alle stesse condizioni precedenti, veniva prorogato il contratto di servizio (non è specificata una scadenza, si presume per tutto l’anno 2012) alle medesime condizioni e prezzi a suo tempo concordati.
Con delibera GC 66 del 7/12/12, a seguito di contestazioni sollevate dal Comune, si approvava uno schema di "Accordo tra le parti", attraverso cui risolvere le problematiche sorte durante lo svolgimento del servizio negli anni precedenti, segnalate e contestate all'Azienda attraverso corrispondenza pregressa. Questo accordo veniva ulteriormente integrato (con delibera GC 29 del 10/4/13), procedendo alla rielaborazione di un nuovo accordo tra le parti per la regolamentazione dello svolgimento del servizio sino alla data del 30/6/2013. Questo accordo veniva sottoscritto in data 11/4/2013.
Con determina n. 7 del 22/1/2014 si approvava una nuova proroga fino al 30/6/2014 del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con la seguente motivazione: stante l’esigenza di assicurare continuità al servizio stesso, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto alle modalità tecniche di svolgimento previste nell’accordo sottoscritto in data 11/4/2013”, anche in considerazione dell’entrata in vigore della TARI. Con determina n. 97 del 30/06/2014 si approvava la proroga fino al 31/12/2014. Con delibera della GC n. 22 del 2/3/2015 si prorogava a far data dal 1/1/2015 il contratto di servizio sino alla data di definizione del nuovo accordo tra le parti al fine di non pregiudicare l’erogazione di un servizio pubblico e al fine di consentire all'A.C. di elaborare ed effettuare scelte ponderate e adeguate in merito alle modalità di svolgimento di detti servizi per il futuro”, prendendo atto che “attualmente sono in corso trattative con l’Azienda ACAM per la regolamentazione dello svolgimento del servizio di raccolta rsu e rd in previsione di nuove modalità di servizio di raccolta differenziata da avviare nel corso dell’anno”.
Con determina n. 1 del 11/1/2016 si impegnava la somma presunta complessiva di €. 679.000,00 per spese servizio gestione e smaltimento rifiuti, tenuto conto del piano finanziario presentato dal soggetto gestore ACAM Spa. Si dava atto che dal mese di dicembre 2015 era stato avviato il servizio di raccolta Porta Porta, concludendo che in attesa della sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio omogeneo per criteri e costi da stipulare per i Comuni soci e in considerazione della riorganizzazione dei servizi di igiene urbana per l’avvio della raccolta Porta a Porta, le parti convengono che il contratto rep. n. 1874 del 11/04/2003, e s.m.i., permane in vigore ancora fino al 31/05/2016: entro tale termine le parti si impegnano a sottoscrivere un nuovo Contratto di servizio e Capitolato tecnico, che tenga conto delle nuove modalità organizzative dei servizi di raccolta”.
Da questa breve cronistoria emerge con evidenza come dal 2002 fino al 2016 sostanzialmente il contratto di servizio sia rimasto lo stesso, salvo alcune lievi modifiche avvenute nel dicembre 2012.
Dal 2002 fino al 2011 c’è stato un contratto nella sua vigenza ordinaria, poi dal 2012 fino ad oggi siamo andati avanti con lo stesso contratto costantemente prorogato e con costanti promesse di revisione e di adeguamento del contratto stesso, che però di fatto non c’è mai stato, salvo le piccole modifiche introdotte con l’accordo sottoscritto in data 11/4/2013.
La presenza di queste continue proroghe è una anomalia, poiché si afferma che il vecchio contratto di servizio “continua la sua efficacia”, pur essendo scaduto e, soprattutto, superato dalle modalità effettive con cui il servizio anno dopo anno si è effettivamente svolto.
Per esempio, per molti mesi il servizio ha visto la raccolta dei rifiuti limitata a una, due o tre ritiri  settimanali (come era del resto evidenziato dalle foto apparse a più riprese sui social network dei cassonetti strapieni e debordanti di rifiuti) rispetto a quanto contenuto nel contratto di servizio, dove si stabiliva che la raccolta RSU doveva avvenire con 2 compattatori: quello laterale 4 volte la settimana, quello posteriore, per il Centro, 6 volte settimana, mentre negli altri posti inaccessibili  almeno 3 volte la settimana.
Un altro esempio di evidente anomalia è derivante dall’introduzione della Tares e poi Tari senza che ciò abbia comportato alcuna modifica al contratto di servizio.
Dunque, Acam e Comune per lunghi periodi hanno sistematicamente disatteso il contratto di servizio che in maniera anomala veniva dal 2011 costantemente prorogato. Ad essere aggiornato era invece il suo costo complessivo che aumentava anno dopo anno, come riconosce lo stesso accordo del 2013.
L’art. 8 del contratto di servizio nel determinare una durata di 9 anni a partire dal 1/1/2003, stabiliva che Valutato l’andamento del servizio, previa apposita deliberazione da assumere entro 6 mesi dalla scadenza, il contratto potrà essere rinnovato per uguale o diversa durata. Tale disposizione vale anche per ogni successiva scadenza” è una norma che è sempre stata disattesa sia nella parte della valutazione del servizio, che in quella del rinnovo antecedente alla scadenza. Conseguentemente, quando sarà stipulato il nuovo contratto di servizio si tratterà di un “perfezionamento tardivonon conforme alla normativa di settore, secondo cui l’affidamento di un servizio deve di regola essere preceduto e non seguito dal contratto di servizio, (che stabilisce tipologia del servizio affidato, modalità e tempi di svolgimento dello stesso), nonché operare una corretta quantificazione dei costi del servizio stesso.
La giurisprudenza ha evidenziato che: a) Il modello organizzativo dell’in house providing è una modalità eccezionale, rispetto a quella ordinaria della scelta dell’affidatario in esito a procedure concorrenziali; b) è illegittimo l'affidamento in house di servizi laddove è stato disposto in carenza del presupposto della convenienza economica rispetto agli oneri che la Pa avrebbe sostenuto con la relativa esternalizzazione; c) la mancanza di un contratto “aggiornato” e “attuale” testimonia della presuntiva mancanza di stima e di comparazione preventiva, sia della qualità del servizio offerto dalla società “in house”, sia dei costi medesimi rispetto a qualità e costi offerti dal mercato per la stessa tipologia di beni e/o servizi. Infatti, i principi di sana gestione finanziaria impongono che l’affidamento diretto di un servizio ad una società “in housenon possa prescindere da criteri di efficienza, efficacia ed economicità del bene/servizio prodotto dalla medesima; d) questa "simulazione di mercato" è essenziale per garantire, nell'ambito dei servizi pubblici locali, l'effettiva convenienza dell'in house, evitando occulti finanziamenti alle partecipate utili solo per garantirne la sopravvivenza a danno delle casse pubbliche.
Essere amministratori di un Comune non può significare solo la ricerca di occasioni per foto da mettere sui social e sui giornali, oppure solo per organizzare feste e manifestazioni ricreative; non è possibile che la gestione degli appalti che abbiamo in questi mesi evidenziato (Mensa, trasporti scolastici, isola ecologica e ora la gestione dei rifiuti) rivelino costanti sottovalutazioni se non proprio violazione di legge; il dottore non vi ha prescritto di fare il sindaco, gli assessori o i consiglieri di maggioranza … ma se lo fate ci vuole una sana diligenza nell’amministrare e vi dovete quotidianamente confrontare con l’immagine ideale di amministratori efficienti, zelanti, che conoscano e applichino la legge e il buon senso: se scoprite che la distanza è notevole o vi impegnate a recuperare questo zelo oppure andatevene, poiché ogni pazienza ha un limite.

Letto per conto dei Consiglieri Comunali:
Euro Mazzi     -  Maria Luisa Isoppo     -  Giorgio Salvetti     -  Francesco Baracchini

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