Nella
Commissione Territorio e Ambiente del 4/7/2016 è stata presentata una prima bozza
di contratto immediatamente da noi criticata perché per esempio:
a) nelle premesse richiamava un contratto stipulato con Acam (repertorio
2561 del 30/12/2009) riferito a Lerici e una delibera (Consiglio Comunale n. 81
del 19/12/2013) riferita al Comune di Arcola; b) all’art. 12 “Oneri economici e piano finanziario”
veniva stabilito che l’importo annuale dovuto dal Comune di Castelnuovo ad Acam
“è pari a quello stabilito nel Piano
finanziario approvato dal Consiglio Comunale (… elaborato da) Acam Ambiente”; cioè
il costo del servizio non era in alcun
modo individuabile e, quindi, poteva variare (in più o in meno) a seconda delle
convenienze di Acam e conseguentemente i cittadini (tramite la TARI) erano costretti
a pagare senza alcuna possibilità di eccepire alcunché.
La
seconda versione del contratta veniva presentata il 28/7/2016, versione comunque migliorata rispetto alla prima, ma conteneva sia errori evidenti (per
esempio quelli riferiti alla delibera di Giunta n. 29 del 2013), e inoltre continuava
a mantenere una previsione indeterminata
del costo del servizio che per noi è illegittima (in quanto in contrasto
con la normativa attuale); una previsione di costo non conveniente per il comune e quindi per i
cittadini, in quanto non determina un
costo confrontato con una ipotetica concorrenza.
La
terza versione ci veniva consegnata il 30/7/2016 e finalmente erano spariti gli errori da noi in precedenza già segnalati, ma manteneva le caratteristiche di indeterminatezza sia nelle modalità del servizio che nella formazione
dei costi del servizio.
Un contratto di servizio confuso, generico e indeterminato.
Ma
la Giunta Montebello non ha voluto o potuto andare oltre e il
risultato è una proposta che risulta ancora confusa, contraddittoria in alcuni aspetti, indeterminata nella
individuazione del servizio e generica nella determinazione del suo costo. Svolgiamo qualche osservazioni su alcuni articoli del contratto
che necessitano di una loro riscrittura.
Per
esempio, nell’art. 9 “Obblighi e responsabilità del gestore” si afferma che ACAM con l’assunzione della gestione dei servizi si obbliga a:
-
“assicurare la
regolare esecuzione dei servizi affidati”, ma come si fa ad assicurare un servizio che
non è stato descritto nel suo effettivo svolgimento, cioè è una
rassicurazione a contenuto vuoto;
-
“garantire la
fornitura del servizio nel rispetto degli standard indicati per ciascuna
tipologia del servizio nelle allegate Schede Tecniche”, ma in queste schede allegate si
descrive il servizio nei suoi contenuti esteriori (il codice del rifiuto, il
calendario, l’orario, le giornate di non svolgimento del servizio, le penali,
la frequenza), ma si dice assai poco
sulle modalità di effettuazione del servizio (ci si limita per esempio a:
“svuotamento e riposizionamento dei mastelli”), nulla si dice sull’organizzazione del servizio (cioè quanto
personale impiegato, quanti e quali mezzi utilizzati, i rispettivi costi, la
gestione della raccolta, quali sono gli impianti di concentramento e quali
quelli di conferimento);
-
“predisporre ed
inviare, entro un mese dalla stipula del presente contratto e successivamente
con cadenza annuale, l’elenco degli impianti per lo svolgimento del servizio”, appunto mancano le modalità di svolgimento del conferimento dei rifiuti, ma la
descrizione di questi impianti doveva essere inserita in questo contratto, anche
per valutare la qualità e i costi del servizio.
Un
altro esempio, nell’art. 12 “Oneri economici e piano finanziario” ad un certo
punto si afferma che: “In ogni caso sono da ritenersi comprese nel contratto e negli importi
pattuiti gli oneri derivanti dall’acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie
a servire tutta la popolazione comunale con lo standard quali-quantitativo
indicato; a tal fine ACAM s’impegna a non richiedere erogazioni
aggiuntive per tali incombenze”. Intanto prevedere “un impegno” e non un obbligo è cosa assai diversa, per cui non è detto che non ci saranno oneri aggiuntivi. Questa previsione contrattuale, poi, conferma l’indeterminatezza sulle modalità organizzative del servizio: deve essere inserito nel contratto l'indicazione di quali mezzi sono impiegati e quali saranno quelli necessari, poiché è fondamentale per stabilire la qualità del servizio ed il suo conseguente corrispettivo economico. Soprattutto è incredibile fare riferimento allo “standard quali-quantitativo indicato” poiché in tutto il contratto non si fa riferimento a nessun standard. E’ chiaramente una norma a contenuto vuoto, anzi è una “presa in giro”!!!
aggiuntive per tali incombenze”. Intanto prevedere “un impegno” e non un obbligo è cosa assai diversa, per cui non è detto che non ci saranno oneri aggiuntivi. Questa previsione contrattuale, poi, conferma l’indeterminatezza sulle modalità organizzative del servizio: deve essere inserito nel contratto l'indicazione di quali mezzi sono impiegati e quali saranno quelli necessari, poiché è fondamentale per stabilire la qualità del servizio ed il suo conseguente corrispettivo economico. Soprattutto è incredibile fare riferimento allo “standard quali-quantitativo indicato” poiché in tutto il contratto non si fa riferimento a nessun standard. E’ chiaramente una norma a contenuto vuoto, anzi è una “presa in giro”!!!
Un
altro esempio, nell’art. 14 “Ricavi da vendita di
materiale ed energia” si afferma che:
“ACAM è tenuta a rendicontare, insieme alle quantità
smaltite, l'entità dei contratti e contributi con cadenza semestrale”, ma in realtà questi elementi dovevano far già parte del contratto,
poiché sono fondamentali per valutare sia la qualità del servizio che il
corrispettivo economico da pagare.
Un
altro esempio, nell’art. 16 “Penalità” si afferma
che: “Qualora Acam Ambiente S.p.a., nell’esecuzione
dei servizi, non rispettasse gli standard minimi indicati per ciascun servizio
nelle Schede Tecniche, il Comune applicherà le penali nella misura e secondo i
criteri indicati nelle schede allegate”, ma come
abbiamo appena detto nelle schede si descrive il servizio nei suoi contenuti esteriori
per cui è estremamente difficile (se non per “accordo benevolo”) dimostrare il
non rispetto degli standard (definiti appunto) “minimi” e poi procedere alla
erogazione di multe. Per esempio, ci vogliono delle telecamere per dimostrare il “cattivo” posizionamento o il
danneggiamento di un contenitore … è stato l’operatore o un passante o una
macchina??? Si tratta di una previsione di pura apparenza e di scarsa
applicabilità.
Un altro esempio, anche la gestione dei reclami non
è formalizzata in maniera sufficiente; chi decide sui reclami? Quali
conseguenze hanno sulle penalità? Quale pubblicità viene data ai reclami? Chi
custodisce ed elabora questi reclami?
Altri
esempi,
appare generica la previsione che la
risoluzione contrattuale sia prevista dalle “normative
vigenti”; oppure che per le controversie non ci si avvale di un lodo arbitrale e si deve fare una causa con
conseguenti costi e tempi della giustizia ordinaria o amministrativa: è una
previsione che appare incongrua rispetto
alla natura di servizio pubblico e di società gestita “in house”.
Ci
fermiamo qui,
altre sarebbero le osservazioni da fare … alcune anche gravi, ma che ci
riserviamo di approfondire e valutare successivamente. Raramente abbiamo visto
contratti come questo così generici, confusi, contradditori e, in alcuni punti,
anche illegittimi.
La
nostra battaglia contro questo modo di amministrare comunque non finisce qui,
continueremo e vigileremo sulla effettiva gestione di tale servizio.
I
Consiglieri Comunali:
Euro
Mazzi - Maria Luisa Isoppo -
Giorgio Salvetti - Francesco Baracchini
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