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lunedì 9 gennaio 2017

“SOTTOMESSI” AD ACAM: UN CONTRATTO DI SERVIZIO SUPERFICIALE, CONFUSO E CONTRADDITORIO (quarta parte)

Dopo varie versioni …  permane l’indeterminatezza.
Nella Commissione Territorio e Ambiente del 4/7/2016 è stata presentata una prima bozza di contratto immediatamente da noi criticata perché per esempio: a) nelle premesse richiamava un contratto stipulato con Acam (repertorio 2561 del 30/12/2009) riferito a Lerici e una delibera (Consiglio Comunale n. 81 del 19/12/2013) riferita al Comune di Arcola; b) all’art. 12 “Oneri economici e piano finanziario” veniva stabilito che l’importo annuale dovuto dal Comune di Castelnuovo ad Acam “è pari a quello stabilito nel Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale (… elaborato da) Acam Ambiente”; cioè il costo del servizio non era in alcun modo individuabile e, quindi, poteva variare (in più o in meno) a seconda delle convenienze di Acam e conseguentemente i cittadini (tramite la TARI) erano costretti a pagare senza alcuna possibilità di eccepire alcunché.


La seconda versione del contratta veniva presentata il 28/7/2016, versione comunque migliorata rispetto alla prima, ma conteneva sia errori evidenti (per esempio quelli riferiti alla delibera di Giunta n. 29 del 2013), e inoltre continuava a mantenere una previsione indeterminata del costo del servizio che per noi è illegittima (in quanto in contrasto con la normativa attuale); una previsione di costo non conveniente per il comune e quindi per i cittadini, in quanto non determina un costo confrontato con una ipotetica concorrenza.
La terza versione ci veniva consegnata il 30/7/2016 e finalmente erano spariti gli errori da noi in precedenza già segnalati, ma manteneva le caratteristiche di indeterminatezza sia nelle modalità del servizio che nella formazione dei costi del servizio.

Un contratto di servizio confuso, generico e indeterminato.
Una questione così importante come questa avrebbe avuto la necessità di un confronto più approfondito e più aperto al contributo dei consiglieri di opposizione che su questa questione hanno da sempre esercitato una particolare attenzione e svolto osservazioni precise e puntuali. Ci limitiamo qui a ricordare solo in quest’ultimo anno la presentazione di alcune interpellanze sia sulla gestione del servizio rifiuti che sulla gestione dell’Isola Ecologica, sfociate nella convocazione di ben 2 Consigli Comunali.
Ma la Giunta Montebello non ha voluto o potuto andare oltre e il risultato è una proposta che risulta ancora confusa, contraddittoria in alcuni aspetti, indeterminata nella individuazione del servizio e generica nella determinazione del suo costo. Svolgiamo qualche osservazioni su alcuni articoli del contratto che necessitano di una loro riscrittura.

Per esempio, nell’art. 9 Obblighi e responsabilità del gestore si afferma che ACAM con l’assunzione della gestione dei servizi si obbliga a:
-          assicurare la regolare esecuzione dei servizi affidati, ma come si fa ad assicurare un servizio che non è stato descritto nel suo effettivo svolgimento, cioè è una rassicurazione a contenuto vuoto;
-          garantire la fornitura del servizio nel rispetto degli standard indicati per ciascuna tipologia del servizio nelle allegate Schede Tecniche, ma in queste schede allegate si descrive il servizio nei suoi contenuti esteriori (il codice del rifiuto, il calendario, l’orario, le giornate di non svolgimento del servizio, le penali, la frequenza), ma si dice assai poco sulle modalità di effettuazione del servizio (ci si limita per esempio a: “svuotamento e riposizionamento dei mastelli”), nulla si dice sull’organizzazione del servizio (cioè quanto personale impiegato, quanti e quali mezzi utilizzati, i rispettivi costi, la gestione della raccolta, quali sono gli impianti di concentramento e quali quelli di conferimento);
-          predisporre ed inviare, entro un mese dalla stipula del presente contratto e successivamente con cadenza annuale, l’elenco degli impianti per lo svolgimento del servizio”, appunto mancano le modalità di svolgimento del conferimento dei rifiuti, ma la descrizione di questi impianti doveva essere inserita in questo contratto, anche per valutare  la qualità e i costi del servizio.
Un altro esempio, nell’art. 12 Oneri economici e piano finanziario ad un certo punto si afferma che: “In ogni caso sono da ritenersi comprese nel contratto e negli importi pattuiti gli oneri derivanti dall’acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie a servire tutta la popolazione comunale con lo standard quali-quantitativo indicato; a tal fine ACAM s’impegna a non richiedere erogazioni
aggiuntive per tali incombenze. Intanto prevedere “un impegno” e non un obbligo è cosa assai diversa, per cui non è detto che non ci saranno oneri aggiuntivi. Questa previsione contrattuale, poi,  conferma l’indeterminatezza sulle modalità organizzative del servizio: deve essere inserito nel contratto l'indicazione di quali mezzi sono impiegati e quali saranno quelli necessari, poiché è fondamentale per stabilire la qualità del servizio ed il suo conseguente corrispettivo economico. Soprattutto è incredibile fare riferimento allo “standard quali-quantitativo indicato poiché in tutto il contratto non si fa riferimento a nessun standard. E’ chiaramente una norma a contenuto vuoto, anzi è una “presa in giro”!!!
Un altro esempio, nell’art. 14 Ricavi da vendita di materiale ed energia si afferma che: “ACAM è tenuta a rendicontare, insieme alle quantità smaltite, l'entità dei contratti e contributi con cadenza semestrale, ma in realtà questi elementi dovevano far già parte del contratto, poiché sono fondamentali per valutare sia la qualità del servizio che il corrispettivo economico da pagare.
Un altro esempio, nell’art. 16 Penalità si afferma che: Qualora Acam Ambiente S.p.a., nell’esecuzione dei servizi, non rispettasse gli standard minimi indicati per ciascun servizio nelle Schede Tecniche, il Comune applicherà le penali nella misura e secondo i criteri indicati nelle schede allegate, ma come abbiamo appena detto nelle schede si descrive il servizio nei suoi contenuti esteriori per cui è estremamente difficile (se non per “accordo benevolo”) dimostrare il non rispetto degli standard (definiti appunto) “minimi” e poi procedere alla erogazione di multe. Per esempio, ci vogliono delle telecamere per dimostrare il “cattivo” posizionamento o il danneggiamento di un contenitore … è stato l’operatore o un passante o una macchina??? Si tratta di una previsione di pura apparenza e di scarsa applicabilità.
Un altro esempio, anche la gestione dei reclami non è formalizzata in maniera sufficiente; chi decide sui reclami? Quali conseguenze hanno sulle penalità? Quale pubblicità viene data ai reclami? Chi custodisce ed elabora questi reclami?
Altri esempi, appare generica la previsione che la risoluzione contrattuale sia prevista dalle “normative vigenti”; oppure che per le controversie non ci si avvale di un lodo arbitrale e si deve fare una causa con conseguenti costi e tempi della giustizia ordinaria o amministrativa: è una previsione che appare incongrua rispetto alla natura di servizio pubblico e di società gestita “in house”.
Ci fermiamo qui, altre sarebbero le osservazioni da fare … alcune anche gravi, ma che ci riserviamo di approfondire e valutare successivamente. Raramente abbiamo visto contratti come questo così generici, confusi, contradditori e, in alcuni punti, anche illegittimi.
La nostra battaglia contro questo modo di amministrare comunque non finisce qui, continueremo e vigileremo sulla effettiva gestione di tale servizio.

I Consiglieri Comunali:
Euro Mazzi     -  Maria Luisa Isoppo     -  Giorgio Salvetti     -  Francesco Baracchini

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