Al
Sindaco del
Comune di Castelnuovo Magra - Con
delibera della Giunta Comunale n. 46 del 5/5/2017 è stata approvata la
convenzione che regola i rapporti tra il Comune e la Cooperativa sociale Pet Service, con sede in Via Tavolara snc,
Castelnuovo Magra (SP) per il servizio di custodia e la gestione di cani e
gatti randagi rinvenuti nel territorio comunale per una somma complessiva pari
a € 38.000,00 (con copertura sul capitolo 1637), tenuto conto che il Comune “non può garantire il predetto servizio in
modo diretto per la mancanza di idonee strutture e carenza di personale dotato
di adeguata qualifica”.
Per quanto riguarda la competenza, la delibera si richiama all’art. 48 del D.L.gs 267/2000, ma il comma 2 di tale articolo afferma semplicemente che: “La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio”, cioè questa norma afferma che i suoi poteri sono residuali rispetto a quelli del Consiglio Comunale; si tratta di una formula che impone una dimostrazione dell’esistenza di un atto fondamentale di competenza del Consiglio Comunale da cui discende la delega alla Giunta di provvedere in conseguenza. Ma tale dimostrazione non è riportata nella delibera, in quanto ci si limita ad affermare semplicisticamente che è competenza della Giunta.
Per quanto riguarda la competenza, la delibera si richiama all’art. 48 del D.L.gs 267/2000, ma il comma 2 di tale articolo afferma semplicemente che: “La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio”, cioè questa norma afferma che i suoi poteri sono residuali rispetto a quelli del Consiglio Comunale; si tratta di una formula che impone una dimostrazione dell’esistenza di un atto fondamentale di competenza del Consiglio Comunale da cui discende la delega alla Giunta di provvedere in conseguenza. Ma tale dimostrazione non è riportata nella delibera, in quanto ci si limita ad affermare semplicisticamente che è competenza della Giunta.
Tale
problematica era, del resto, già stata esposta nel corso dell’esame della
proposta di convenzione nella
Commissione Ambiente e Territorio del 13/4/2017 senza ricevere fino ad oggi dal
Sindaco in merito alcuna risposta chiara e logica, se non quella tautologica
che è competenza della Giunta … in quanto di competenza della Giunta; la
mancanza di una risposta e, comunque, l’assunzione della delibera in oggetto
costituiscono una evidente manifestazione di inaccettabile sfrontatezza nei
nostri confronti.
Di
fronte a questo atteggiamento, è nostro dovere riaffermare i principi che regolano
la competenza deliberativa per queste materie.
a)
l’oggetto
della delibera riguarda un servizio pubblico in capo al Comune, discendente
dalle previsioni della Legge 14/8/1991 n. 281 che prevede all’art. 4 comma 2: “i canili pubblici e gli altri ricoveri per
animali possono essere affidati in tutto o in parte in gestione mediante
convenzione con associazioni ed enti di protezione animale”.
b)
La
giurisprudenza ha una posizione consolidata che afferma la competenza del
consiglio comunale in materia di servizi pubblici esclusivamente in ordine
all'organizzazione dei servizi stessi ed agli atti espressione della funzione
di governo con esclusione di quelli gestionali (cfr. Consiglio di Stato, sez.
V, sentenza n. 2324 del 10/5/2005). Del resto, l’art. 42 del TUEL prevede che: “Il consiglio è l'organo di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo. 2. Il consiglio ha competenza limitatamente
ai seguenti atti fondamentali: … e) organizzazione dei pubblici servizi,
costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici
servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di
attività o servizi mediante convenzione”.
c)
Sia
la lettura del testo dell’art. 42 che la giurisprudenza sono concordi
nell’indicare che in materia di pubblici servizi, il consiglio comunale è
chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo
generale, che si traducono in atti fondamentali, mentre la Giunta ha una
competenza residuale, comprendente tutti gli atti non riservati dalla legge al
Consiglio o non ricadenti nelle competenze del Sindaco o dei dirigenti comunali,
ai quali spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, compresi gli
atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
Alla
luce di quanto sopra esposto, appare chiaro, quindi, che la competenza del
consiglio o della giunta scatta a seconda dell’incidenza del provvedimento
sulla convenzione. Se l’atto fondamentale attraverso il quale viene veicolato
l’indirizzo politico del consiglio risulta già adottato, gli adempimenti
consequenziali anche di carattere negoziale rimangono nella competenza della
giunta che si deve richiamare a tale atto fondamentale. Se invece, è una
assegnazione nuova oppure la convenzione attraverso la quale si è
originariamente affidato un servizio subisce modifiche rilevanti tali da
incidere sulle clausole preesistenti ovvero sull’aspetto finanziario della
stessa, configurandosi una novazione del rapporto contrattuale, la competenza
rimane in capo all’organo consiliare.
a)
priva di riferimento ad un atto fondamentale di indirizzo votato dal Consiglio
Comunale;
b)
si tratta di una nuova concessione, in quanto la precedente convenzione è stata
dichiarata risolta anticipatamente; inoltre, il soggetto beneficiario, le norme
regolamentari e finanziarie sono diverse e novative;
c)
il potere deliberativo della Giunta non è dimostrato, né illustrato nel
dettaglio.
Conseguentemente,
la delibera in oggetto appare assunta
senza una piena legittimazione deliberativa.
Analoga
considerazione deve essere svolta in merito alla Determina n. 62 del 30/3/2017 con
la quale si è provveduto “alla
risoluzione anticipata consensuale della convenzione tra Comune di Castelnuovo
Magra e la società Castelnuovo Srl per il servizio custodia e gestione cani
accalappiati, in Loc. Tavolara, canile denominato “I Pioppi Argentati”, in
quanto richiesta dalla ditta in data 02/01/2017 per problemi economici che si
sarebbero potuti ripercuotere sugli animali”, poiché ci sembra che tale
decisione sia di competenza di un organo di governo, non trattandosi di atto attuativo
di obiettivi e di programmi già definiti.
Per
quanto sopra esposto, constatata la
mancanza fino ad oggi di risposte chiarificatrici rispetto alla contestazione
sulla competenza deliberativa della convenzione in oggetto sollevata già nella
Commissione del 13/4/2017; preso atto della delibera in oggetto; non possiamo che
denunciare la reiterata volontà di umiliare il Consiglio Comunale da parte
della Giunta Montebello che non fornisce spiegazioni e non tiene conto delle competenze
deliberative come impostate dall’attuale normativa.
Conseguentemente,
i sottoscritti consiglieri comunali nell’espletamento delle proprie competenze
di controllo
politico amministrativo ai sensi dell'art. 42, comma 1 del Tuel, presentano una formale mozione di censura
nei confronti della Giunta Montebello per il reiterato abuso di competenza
rispetto alle prerogative previste dalla legge al Consiglio Comunale.
La presente
mozione dovrà essere discussa nel primo Consiglio Comunale utile.
I Consiglieri
Comunali:
Euro Mazzi -
Maria Luisa Isoppo - Giorgio Salvetti -
Francesco Baracchini
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