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martedì 20 giugno 2017

CANILE DI TAVOLARA: c’è bisogno di fare chiarezza … (Prima parte)

Al Sindaco del Comune di Castelnuovo Magra  -  Con delibera della Giunta Comunale n. 46 del 5/5/2017 è stata approvata la convenzione che regola i rapporti tra il Comune e la Cooperativa sociale Pet Service, con sede in Via Tavolara snc, Castelnuovo Magra (SP) per il servizio di custodia e la gestione di cani e gatti randagi rinvenuti nel territorio comunale per una somma complessiva pari a € 38.000,00 (con copertura sul capitolo 1637), tenuto conto che il Comune “non può garantire il predetto servizio in modo diretto per la mancanza di idonee strutture e carenza di personale dotato di adeguata qualifica”.
Per quanto riguarda la competenza, la delibera si richiama all’art. 48 del D.L.gs 267/2000, ma il comma 2 di tale articolo afferma semplicemente che: “La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio”, cioè questa norma afferma che i suoi poteri sono residuali rispetto a quelli del Consiglio Comunale; si tratta di una formula che impone una dimostrazione dell’esistenza di un atto fondamentale di competenza del Consiglio Comunale da cui discende la delega alla Giunta di provvedere in conseguenza. Ma tale dimostrazione non è riportata nella delibera, in quanto ci si limita ad affermare semplicisticamente che è competenza della Giunta.
Tale problematica era, del resto, già stata esposta nel corso dell’esame della proposta di convenzione  nella Commissione Ambiente e Territorio del 13/4/2017 senza ricevere fino ad oggi dal Sindaco in merito alcuna risposta chiara e logica, se non quella tautologica che è competenza della Giunta … in quanto di competenza della Giunta; la mancanza di una risposta e, comunque, l’assunzione della delibera in oggetto costituiscono una evidente manifestazione di inaccettabile sfrontatezza nei nostri confronti.  
Di fronte a questo atteggiamento, è nostro dovere riaffermare i principi che regolano la competenza deliberativa per queste materie.
a)      l’oggetto della delibera riguarda un servizio pubblico in capo al Comune, discendente dalle previsioni della Legge 14/8/1991 n. 281 che prevede all’art. 4 comma 2: “i canili pubblici e gli altri ricoveri per animali possono essere affidati in tutto o in parte in gestione mediante convenzione con associazioni ed enti di protezione animale.
b)      La giurisprudenza ha una posizione consolidata che afferma la competenza del consiglio comunale in materia di servizi pubblici esclusivamente in ordine all'organizzazione dei servizi stessi ed agli atti espressione della funzione di governo con esclusione di quelli gestionali (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2324 del 10/5/2005). Del resto, l’art. 42 del TUEL prevede che: “Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: … e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”.
c)      Sia la lettura del testo dell’art. 42 che la giurisprudenza sono concordi nell’indicare che in materia di pubblici servizi, il consiglio comunale è chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale, che si traducono in atti fondamentali, mentre la Giunta ha una competenza residuale, comprendente tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio o non ricadenti nelle competenze del Sindaco o dei dirigenti comunali, ai quali spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
Alla luce di quanto sopra esposto, appare chiaro, quindi, che la competenza del consiglio o della giunta scatta a seconda dell’incidenza del provvedimento sulla convenzione. Se l’atto fondamentale attraverso il quale viene veicolato l’indirizzo politico del consiglio risulta già adottato, gli adempimenti consequenziali anche di carattere negoziale rimangono nella competenza della giunta che si deve richiamare a tale atto fondamentale. Se invece, è una assegnazione nuova oppure la convenzione attraverso la quale si è originariamente affidato un servizio subisce modifiche rilevanti tali da incidere sulle clausole preesistenti ovvero sull’aspetto finanziario della stessa, configurandosi una novazione del rapporto contrattuale, la competenza rimane in capo all’organo consiliare.
Entrando, dunque, nel caso specifico, la delibera della Giunta Comunale n. 46 del 5/5/2017 appare:
a) priva di riferimento ad un atto fondamentale di indirizzo votato dal Consiglio Comunale;
b) si tratta di una nuova concessione, in quanto la precedente convenzione è stata dichiarata risolta anticipatamente; inoltre, il soggetto beneficiario, le norme regolamentari e finanziarie sono diverse e novative;
c) il potere deliberativo della Giunta non è dimostrato, né illustrato nel dettaglio.
Conseguentemente, la delibera in oggetto appare assunta senza una piena legittimazione deliberativa.
Analoga considerazione deve essere svolta in merito alla Determina n. 62 del 30/3/2017 con la quale si è provveduto “alla risoluzione anticipata consensuale della convenzione tra Comune di Castelnuovo Magra e la società Castelnuovo Srl per il servizio custodia e gestione cani accalappiati, in Loc. Tavolara, canile denominato “I Pioppi Argentati”, in quanto richiesta dalla ditta in data 02/01/2017 per problemi economici che si sarebbero potuti ripercuotere sugli animali”, poiché ci sembra che tale decisione sia di competenza di un organo di governo, non trattandosi di atto attuativo di obiettivi e di programmi già definiti.
Per quanto sopra esposto, constatata la mancanza fino ad oggi di risposte chiarificatrici rispetto alla contestazione sulla competenza deliberativa della convenzione in oggetto sollevata già nella Commissione del 13/4/2017; preso atto della delibera in oggetto; non possiamo che denunciare la reiterata volontà di umiliare il Consiglio Comunale da parte della Giunta Montebello che non fornisce spiegazioni e non tiene conto delle competenze deliberative come impostate dall’attuale normativa.
Conseguentemente, i sottoscritti consiglieri comunali nell’espletamento delle proprie competenze di controllo politico amministrativo ai sensi dell'art. 42, comma 1 del Tuel, presentano una formale mozione di censura nei confronti della Giunta Montebello per il reiterato abuso di competenza rispetto alle prerogative previste dalla legge al Consiglio Comunale.
La presente mozione dovrà essere discussa nel primo Consiglio Comunale utile.

I Consiglieri Comunali:
Euro Mazzi     -  Maria Luisa Isoppo     -  Giorgio Salvetti     -  Francesco Baracchini

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