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sabato 10 febbraio 2018

AMMINISTRARE CON OSTINATA SUPERFICIALITÀ: il caso del canile (seconda parte)

Al Sindaco del Comune di Castelnuovo Magra  -  Con una nostra precedente formale mozione di censura nei confronti della Giunta Montebello avevamo contestato il reiterato abuso di competenza rispetto alle prerogative del Consiglio Comunale previste dalla normativa (ex art. 42 del TUEL) in merito alla delibera della Giunta Comunale n. 46 del 5/5/2017, regolante i rapporti tra il comune e la Cooperativa sociale Pet Service di Castelnuovo Magra per il servizio di custodia e la gestione di cani e gatti randagi rinvenuti nel territorio comunale; inoltre, avevamo preannunciato l’esistenza di una serie di perplessità sulla convenzione stessa con la decisione di esaminarle nel merito in un apposito Consiglio Comunale.
Preliminarmente, dobbiamo contestare l’affermazione contenuta nella suindicata delibera in merito all’avvenuto esame della proposta di convenzione nella Commissione Ambiente e Territorio in data 13/4/2017, poiché in quella occasione non ne fu esaminato il testo, in quanto il nostro esponente presente aveva sollevato dubbi sia sulla legittimità della delibera di Giunta che sulla opportunità di procedere a tale affidamento e non avendo ricevuto risposte, ma solo ripetute manifestazioni di insofferenza al confronto, aveva abbandonato la seduta. Conseguentemente, è mancato all’epoca un confronto sul merito della convenzione che ora occorre appunto riportare all’attenzione del Consiglio Comunale per evidenziare le carenze e gli errori presenti nella convenzione poi approvata (con carenza di legittimità deliberativa) dalla Giunta Comunale.
1) Nella suindicata delibera viene evidenziato un evidente sfasamento temporale tra:
- la richiesta avanzata dalla società Castelnuovo srl in data 2/1/2017 di risoluzione anticipata della convenzione allora vigente per problemi economici e la sua effettiva accettazione da parte comunale avvenuta con determina n. 62 del 30/3/2017;
- la comunicazione inviata dalla Cooperativa sociale Pet Service, in data 9/1/2017 che proponeva un subentro nella gestione del canile denominato “I Pioppi Argentati” e la successiva delibera della Giunta Comunale n. 46 del 5/5/2017 di approvazione della convenzione e con la successiva sua effettiva stipula.
Queste sfasature temporali hanno creato un vuoto sia regolamentare che nelle coperture dei relativi pagamenti per un servizio che ha continuato ad essere svolto, costringendo ad anticipare la decorrenza della convenzione ad una data anteriore alla sua approvazione e firma (vedere art. 2: “La durata della presente convenzione è fissata dal 09/01/2017 al 31/12/2017 e può essere disdetta, in corso d'anno, da ciascuna delle parti con 30 giorni di preavviso”).
Inoltre, queste sfasature temporali hanno ingenerato una serie di equivoci, come per esempio:
a)    quando si afferma che la Cooperativa sociale Pet Service in data 9/1/2017 ha assunto la gestione del Canile in Loc. Tavolara “per garantire servizio in argomento al fine di scongiurare sia il dilagare del fenomeno del randagismo che possibili pericoli di igiene pubblica”, affermazione gratuita e irrealistica, poiché il subentro è avvenuto per cause autonome e private tra vecchio e nuovo gestore del canile attinenti a prospettive prettamente economiche e reddituali;
b)   quando si afferma che il Comune “non può garantire il predetto servizio in modo diretto per la mancanza di idonee strutture e carenza di personale dotato di adeguata qualifica” poiché si dimentica appunto che il canile denominato “I Pioppi Argentati” era già stato individuato fin dal 1997 come canile comunale e intercomunale e in quanto tale finanziato con denaro pubblico (per lire 280.285.400 con DGR 4596 del 23/12/96) e con vincolo di destinazione fino alla fine della durata della convenzione (15 anni più altri 5 anni di proroga) … ed è anche per questo che la risoluzione anticipata della precedente convenzione non appare corretta.
2) Nella convenzione vi sono evidenti errori, come per esempio:
- il riferimento a un “Civico Regolamento per la Tutela e il Benessere degli Animali in Città” che non pare esistere (almeno con questa dizione);
- il richiamo ai criteri individuati dalla DGR n. 3292, in quanto delibera già revocata e sostituita da DGR 908 del 3/8/2002 e successive sue modificazioni.
3) I risparmi conseguiti dalla nuova convenzione (“è previsto un costo pari a € 38.000,00”) a fronte dell’applicazione di una tariffa inferiore (“€ 2.30 al giorno per cane e € 2,10 al giorno per ogni gatto”) sono compensati dalla mancata previsione della corresponsione del 10% della tariffa/giorno applicata agli animali in carico ad altri comuni. Conseguentemente, questo apparente risparmio fa sollevare dubbi sul tentativo di eludere i limiti normativi previsti per procedere con un affidamento diretto (essendo l’importo a base di gara inferiore a € 40.000), tenuto conto della circostanza del costo annuale sempre superiore a € 40.000 registrato negli anni precedenti.
4) Sia la suindicata delibera che la convenzione affrontano con eccessiva superficialità alcuni aspetti basilari, come per esempio:
-       si attesta come: “VERIFICATO che per il predetto servizio custodia e il mantenimento dei cani randagi catturati nel Comune di Castelnuovo Magra (Canile Loc. Tavolara) risulta operante dal 09/01/2017 come da comunicazione inizio attività presentata via pec nostro prot. N. 141/2017”, ma soprattutto si dichiara che la Cooperativa sociale Pet Service è idonea a garantire servizio, di mantenimento dei cani e dei gatti randagi, sia per contrastare il fenomeno del randagismo, sia per evitare il dilagare del fenomeno del randagismo che possibili pericoli di igiene pubblica”. Al netto della inutile ridondanza della frase, non sono esplicitati né i criteri e né le verifichi che hanno portato l’Amministrazione Comunale ad affermare questa presunta “idoneità” a svolgere il servizio oggetto della convenzione e, quindi, si tratta di una mera presa d’atto del subentro nella gestione del canile … e questo subentro era sufficiente per affermare la “idoneità” di una cooperativa appena nata (registrata alla CCIAA dal 26/10/2016) a gestire questo servizio?
-       Nelle premesse si richiama alla possibilità per i Comuni di utilizzare anche “strutture a ricovero private costruite o risanate in base a criteri individuati dalla Giunta regionale”, ma non si esplicita se sono state fatte effettive verifiche in tal senso. L’art.4 si limita a ricordare che “Il servizio di gestione del “Canile Tavolara denominato Lunae” dovrà avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative regionali e nazionali in materia di randagismo (…) e sotto la vigilanza sanitaria della A.S.L. 5 “Spezzino” – S.C. Sanità Animale, ispirandosi costantemente a principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi”; ma non si fa riferimento al possesso di una autorizzazione necessaria per l'esercizio e il funzionamento dell'attività; autorizzazione che doveva essere posseduta prima di dare avvio all'attività e, quindi, anche prima della sottoscrizione della convenzione con il Comune.
Insomma, la “fretta superficiale” della Giunta Montebello ha partorito:
- una convenzione illegittimamente deliberata dalla Giunta e non dal Consiglio Comunale;
- una convenzione non preventivamente esaminata dalla apposita Commissione che avrebbe potuto evidenziare una serie di errori, gravi superficialità ed evidenti lacune;
- una disdetta anticipata della vecchia convenzione in essere che presentava vincoli di destinazione collegati alla sua durata ventennale;
- una nuova convenzione sottoscritta con un nuovo operatore senza verificarne i requisiti (soggettivi, sanitari e strutturali) all’esercizio dell’attività di canile oggetto specifico della convenzione stessa.
Va riconosciuto e dato merito agli uffici comunali preposti e all’Asl5 di avere, in epoca successiva alla sottoscrizione della convenzione in oggetto, svolto adeguati rilievi in merito al possesso dei requisiti indispensabili per l’esercizio dell’attività di canile (sotto il profilo sanitario, gestionale e urbanistico), i quali hanno evidenziato varie “criticità” che devono essere adeguatamente sistemate. Altresì, si deve evidenziare che tali “criticità” hanno portato l’Asl5 a non rilasciare il parere sanitario relativo ai requisiti previsti dalla normativa vigente e, conseguentemente, in assenza di autorizzazione sanitaria è risultato impossibile anche per gli uffici comunali il rilascio dell’autorizzazione alla gestione del canile.

Insomma, l’iniziativa deliberativa della Giunta Montebello qui esaminata “fa acqua da tutte le parti” … e i sottoscritti consiglieri comunali non possono non rilevare come, nonostante le loro ripetute segnalazioni e contestazioni in merito, la Giunta Montebello abbia proceduto amministrativamente con evidente e ostinata superficialità.
Per quanto sopra riportato, constatata la particolare urgenza di definire la situazione della gestione del servizio comunale di custodia e gestione dei cani/gatti accalappiati e/o rinvenuti sul territorio comunale, i sottoscritti consiglieri comunali nell’espletamento delle proprie competenze di controllo politico amministrativo ai sensi dell'art. 42, comma 1 del Tuel, richiedono l’urgente convocazione del consiglio comunale essendo gli stessi un quinto dei consiglieri, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs 267/2000, con il seguente Ordine del Giorno:
1)    Esame e discussione del presente documento relativo al servizio comunale di custodia e gestione dei cani/gatti accalappiati e/o rinvenuti sul territorio comunale;
2)    Risposte del Sindaco alle suindicate domande e relativa discussione;
3)    Assunzioni di eventuali ordini del giorno.

I Consiglieri Comunali:
Euro Mazzi     -  Maria Luisa Isoppo     -  Giorgio Salvetti     -  Francesco Baracchini

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