Al Sindaco del Comune di
Castelnuovo Magra - Con
una nostra precedente formale
mozione di censura nei confronti della Giunta Montebello avevamo contestato il reiterato abuso di competenza rispetto alle
prerogative del Consiglio Comunale previste dalla normativa (ex art. 42 del
TUEL) in merito
alla
delibera della Giunta Comunale n. 46 del 5/5/2017, regolante i rapporti tra il
comune e la Cooperativa sociale Pet
Service di Castelnuovo Magra per il servizio di custodia e la gestione di
cani e gatti randagi rinvenuti nel territorio comunale; inoltre, avevamo
preannunciato l’esistenza di una serie di perplessità
sulla convenzione stessa con la decisione di esaminarle nel merito in un
apposito Consiglio Comunale.
Preliminarmente, dobbiamo contestare l’affermazione contenuta nella suindicata delibera in merito all’avvenuto esame della proposta di convenzione nella Commissione Ambiente e Territorio in data 13/4/2017, poiché in quella occasione non ne fu esaminato il testo, in quanto il nostro esponente presente aveva sollevato dubbi sia sulla legittimità della delibera di Giunta che sulla opportunità di procedere a tale affidamento e non avendo ricevuto risposte, ma solo ripetute manifestazioni di insofferenza al confronto, aveva abbandonato la seduta. Conseguentemente, è mancato all’epoca un confronto sul merito della convenzione che ora occorre appunto riportare all’attenzione del Consiglio Comunale per evidenziare le carenze e gli errori presenti nella convenzione poi approvata (con carenza di legittimità deliberativa) dalla Giunta Comunale.
Preliminarmente, dobbiamo contestare l’affermazione contenuta nella suindicata delibera in merito all’avvenuto esame della proposta di convenzione nella Commissione Ambiente e Territorio in data 13/4/2017, poiché in quella occasione non ne fu esaminato il testo, in quanto il nostro esponente presente aveva sollevato dubbi sia sulla legittimità della delibera di Giunta che sulla opportunità di procedere a tale affidamento e non avendo ricevuto risposte, ma solo ripetute manifestazioni di insofferenza al confronto, aveva abbandonato la seduta. Conseguentemente, è mancato all’epoca un confronto sul merito della convenzione che ora occorre appunto riportare all’attenzione del Consiglio Comunale per evidenziare le carenze e gli errori presenti nella convenzione poi approvata (con carenza di legittimità deliberativa) dalla Giunta Comunale.
- la richiesta
avanzata dalla società Castelnuovo srl
in data 2/1/2017 di risoluzione
anticipata della convenzione allora vigente per problemi economici e la sua
effettiva accettazione da parte comunale avvenuta con determina n. 62 del 30/3/2017;
- la
comunicazione inviata dalla Cooperativa
sociale Pet Service, in data 9/1/2017
che proponeva un subentro nella gestione del canile denominato “I Pioppi Argentati” e la successiva
delibera della Giunta Comunale n. 46 del 5/5/2017
di approvazione della convenzione e con la successiva sua effettiva stipula.
Queste
sfasature temporali hanno creato un vuoto sia regolamentare che nelle
coperture dei relativi pagamenti per un servizio che ha continuato ad
essere svolto, costringendo ad
anticipare la decorrenza della convenzione ad una data anteriore alla sua
approvazione e firma (vedere art. 2: “La
durata della presente convenzione è fissata dal 09/01/2017 al 31/12/2017 e può
essere disdetta, in corso d'anno, da ciascuna delle parti con 30 giorni di
preavviso”).
Inoltre,
queste sfasature temporali hanno
ingenerato una serie di equivoci, come
per esempio:
a)
quando
si afferma che la Cooperativa sociale Pet
Service in data 9/1/2017 ha assunto la gestione del Canile in Loc. Tavolara
“per garantire servizio in argomento al
fine di scongiurare sia il dilagare del fenomeno del randagismo che possibili
pericoli di igiene pubblica”, affermazione
gratuita e irrealistica, poiché il
subentro è avvenuto per cause autonome e private tra vecchio e nuovo gestore
del canile attinenti a prospettive prettamente economiche e reddituali;
b)
quando
si afferma che il Comune “non può
garantire il predetto servizio in modo diretto per la mancanza di idonee
strutture e carenza di personale dotato di adeguata qualifica” poiché si
dimentica appunto che il canile denominato “I
Pioppi Argentati” era già stato individuato fin dal 1997 come canile comunale e intercomunale e in quanto tale finanziato con denaro
pubblico (per lire 280.285.400 con DGR 4596 del 23/12/96) e con vincolo di destinazione fino alla fine
della durata della convenzione (15 anni più altri 5 anni di proroga) … ed è
anche per questo che la risoluzione anticipata della precedente convenzione non
appare corretta.
2)
Nella convenzione vi sono evidenti errori, come per esempio:
-
il riferimento a un “Civico Regolamento
per la Tutela e il Benessere degli Animali in Città” che non pare esistere
(almeno con questa dizione);
-
il richiamo ai criteri individuati dalla DGR n. 3292, in quanto delibera già
revocata e sostituita da DGR 908 del 3/8/2002 e successive sue modificazioni.
3)
I risparmi conseguiti dalla nuova convenzione (“è previsto un costo pari a € 38.000,00”) a fronte
dell’applicazione di una tariffa inferiore (“€
2.30 al giorno per cane e € 2,10 al giorno per ogni gatto”) sono compensati
dalla mancata previsione della corresponsione del 10% della tariffa/giorno
applicata agli animali in carico ad altri comuni. Conseguentemente, questo
apparente risparmio fa sollevare dubbi sul tentativo di eludere i limiti
normativi previsti per procedere con un affidamento diretto (essendo l’importo
a base di gara inferiore a € 40.000), tenuto conto della circostanza del costo annuale
sempre superiore a € 40.000 registrato negli anni precedenti.
4) Sia la
suindicata delibera che la convenzione affrontano con eccessiva superficialità alcuni aspetti basilari, come per esempio:
-
si
attesta come: “VERIFICATO che per il
predetto servizio custodia e il mantenimento dei cani randagi catturati nel
Comune di Castelnuovo Magra (Canile Loc. Tavolara) risulta operante dal
09/01/2017 come da comunicazione inizio attività presentata via pec nostro
prot. N. 141/2017”, ma soprattutto si dichiara che la Cooperativa sociale Pet Service è “idonea a garantire
servizio, di mantenimento dei cani e dei gatti randagi, sia per contrastare il
fenomeno del randagismo, sia per evitare il dilagare del fenomeno del
randagismo che possibili pericoli di igiene pubblica”. Al netto della
inutile ridondanza della frase, non sono esplicitati né i criteri e né le
verifichi che hanno portato l’Amministrazione Comunale ad affermare questa
presunta “idoneità” a svolgere il servizio oggetto della convenzione e,
quindi, si tratta di una mera presa
d’atto del subentro nella gestione del canile … e questo subentro era
sufficiente per affermare la “idoneità” di una cooperativa appena nata (registrata alla CCIAA dal
26/10/2016) a gestire questo servizio?
-
Nelle
premesse si richiama alla possibilità per i Comuni di utilizzare anche “strutture a ricovero private costruite o
risanate in base a criteri individuati dalla Giunta regionale”, ma non si
esplicita se sono state fatte effettive
verifiche in tal senso. L’art.4 si limita a ricordare che “Il servizio di gestione del “Canile Tavolara
denominato Lunae” dovrà avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative
regionali e nazionali in materia di randagismo (…) e sotto la vigilanza
sanitaria della A.S.L. 5 “Spezzino” – S.C. Sanità Animale, ispirandosi
costantemente a principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere
degli animali custoditi”; ma non si fa riferimento al possesso di una autorizzazione necessaria per l'esercizio e il
funzionamento dell'attività; autorizzazione che doveva essere posseduta
prima di dare avvio all'attività e, quindi, anche prima della sottoscrizione
della convenzione con il Comune.
Insomma,
la “fretta superficiale” della
Giunta Montebello ha partorito:
- una convenzione illegittimamente deliberata
dalla Giunta e non dal Consiglio Comunale;
- una convenzione non
preventivamente esaminata dalla apposita Commissione che avrebbe potuto evidenziare
una serie di errori, gravi superficialità ed evidenti lacune;
- una disdetta
anticipata della vecchia convenzione in essere che presentava vincoli di
destinazione collegati alla sua durata ventennale;
- una nuova convenzione sottoscritta
con un nuovo operatore senza verificarne i requisiti (soggettivi, sanitari e
strutturali) all’esercizio dell’attività di canile oggetto specifico della
convenzione stessa.
Va
riconosciuto e dato merito agli uffici comunali preposti e all’Asl5 di avere, in
epoca successiva alla sottoscrizione della convenzione in oggetto, svolto adeguati rilievi in merito al
possesso dei requisiti indispensabili per l’esercizio dell’attività di canile
(sotto il profilo sanitario, gestionale e urbanistico), i quali hanno
evidenziato varie “criticità” che devono essere adeguatamente sistemate. Altresì,
si deve evidenziare che tali “criticità” hanno portato l’Asl5 a non rilasciare il parere sanitario
relativo ai requisiti previsti dalla normativa vigente e, conseguentemente, in assenza di autorizzazione sanitaria è
risultato impossibile anche per gli uffici comunali il rilascio dell’autorizzazione alla gestione del canile.
Insomma, l’iniziativa deliberativa della Giunta Montebello qui esaminata “fa acqua da tutte le parti” … e i sottoscritti consiglieri comunali non possono non rilevare come, nonostante le loro ripetute segnalazioni e contestazioni in merito, la Giunta Montebello abbia proceduto amministrativamente con evidente e ostinata superficialità.
Insomma, l’iniziativa deliberativa della Giunta Montebello qui esaminata “fa acqua da tutte le parti” … e i sottoscritti consiglieri comunali non possono non rilevare come, nonostante le loro ripetute segnalazioni e contestazioni in merito, la Giunta Montebello abbia proceduto amministrativamente con evidente e ostinata superficialità.
Per quanto sopra
riportato, constatata la particolare urgenza di definire la situazione della
gestione del servizio comunale di custodia e gestione dei cani/gatti
accalappiati e/o rinvenuti sul territorio comunale, i sottoscritti consiglieri
comunali nell’espletamento delle proprie competenze di controllo politico amministrativo ai
sensi dell'art. 42, comma 1 del Tuel, richiedono l’urgente convocazione del consiglio comunale
essendo gli stessi un quinto dei consiglieri, ai sensi dell'art. 39, comma 2,
del D.Lgs 267/2000, con il seguente Ordine del Giorno:
1)
Esame
e discussione del presente documento relativo al servizio comunale di custodia
e gestione dei cani/gatti accalappiati e/o rinvenuti sul territorio comunale;
2)
Risposte
del Sindaco alle suindicate domande e relativa discussione;
3)
Assunzioni
di eventuali ordini del giorno.
I Consiglieri Comunali:
Euro Mazzi - Maria Luisa Isoppo - Giorgio Salvetti - Francesco Baracchini
- CANILE DI TAVOLARA: c’è bisogno di fare chiarezza …: QUI
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