
Il
Comune ha ufficialmente risposto con quattro mesi di ritardo, avviando la
procedura in data 2/2/2017, con la richiesta di procedere preliminarmente ad
accertare, in contraddittorio tra tutte le parti, la natura di detta viabilità,
se cioè la stessa avesse o meno i connotati dell'uso pubblico, richiedendo
altresì ai ricorrenti di produrre una perizia di massima delle spese di
manutenzione, al fine di valutare l’eventuale adesione al costituendo consorzio.

Dunque,
il ritardo del Comune nell’avviare il procedimento amministrativo richiesto in
data 1/9/2016 è il motivo scatenante della causa aperta presso il TAR. Conseguentemente,
occorre ricordare che il comma 2 dell’art. 2 della legge n. 241/90 stabilisce
che “i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta
giorni”.
Dunque,
il Comune ha ritardato nell’attivarsi in proposito e, ai sensi della legge n.
241/90 a carico del Comune possono ricadere alcune conseguenze:
1)
se
la colpa del ritardo è da attribuirsi agli uffici il comma 9 del suindicato
art. 2 stabilisce la responsabilità personale sotto il profilo disciplinare e
amministrativo-contabile del funzionario inadempiente; mentre il comma 9-bis
del medesimo art. 2 pone alla Giunta l’onere di attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia ad altro funzionario o al dirigente generale, cioè in capo al segretario comunale;
2)
l’art.2-bis
mette in capo al Comune, oltre all’eventuale pagamento delle spese legali,
anche un “risarcimento del danno ingiusto
cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento”.
Quindi
il ritardo nell’avviare il procedimento potrebbe comportare un danno economico
al Comune ed occorre valutare se tale ritardo è stato causato dalla negligenza di
un funzionario o da una precisa volontà politica in merito.
Il
Comune si è difeso di fronte al TAR con la necessità di verificare
l’esistenza dei presupposti per aderire al Consorzio e, conseguentemente, di disporre
di un adeguato periodo di tempo per valutare e contemperare gli interessi
privati e pubblici gravanti sull’asse viario oggetto della richiesta.
La
causa è, dunque, rimasta aperta davanti al TAR e terminerà con un accordo tra
le parti o con una sentenza in merito; solo quindi alla sua conclusione si potrà
valutare l’eventuale effettivo danno arrecato alle casse comunale e la sua
entità e, pertanto, su questo aspetto verificheremo al momento.
Comunque,
il procedimento amministrativo iniziato in data 2/2/2017 che dovrebbe terminare
con la costituzione effettiva del Consorzio è durata quasi 9 mesi, un tempo
troppo lungo seppur in parte giustificato dalle varie verifiche necessarie; ne ricordiamo
alcune:

-
al
termine degli accertamenti condotti il Responsabile Area Vigilanza (con nota
del 27/3/2017) confermavano la sussistenza dei requisiti di strada vicinale ad
uso pubblico del tratto in questione.
-
dal
marzo 2017 fino ad oggi sono intercorse varie comunicazioni e incontri tra
tutti gli interessati.
-
infine,
la Giunta formulava una proposta per la costituzione del Consorzio con delibera
n. 72 del 30/8/2017, a cui seguiva il tempo necessario per pubblicazione,
eventuali reclami e infine l’attuale convocazione del Consiglio Comunale.
Per
ciò che riguarda l’interesse pubblico, in particolare è necessario sottolineare
che quel tratto di strada è da anni utilizzato per il pubblico e pacifico
transito; soprattutto è diventato un percorso pubblico a seguito della
realizzazione del “Percorso ciclopedonale
lungo il Canale Lunense”. In proposito occorre evidenziare quanto già
sostenuto in occasione del Consiglio Comunale del 30/1/2017 in merito ad una
carenza di legittimazione dei Comuni e della Provincia ad effettuare i lavori
sul percorso in assenza di un atto formale di identificazione delle proprietà
del canale Lunense da cui derivare una autorizzazione o concessione all’uso
pubblico per la pista ciclopedonale. Questa carenza incide sulla legittimità
dei lavori fatti su proprietà che non erano né pubbliche e né comunali e in
quanto tale necessitavano di una precisa concessione da parte del Canale
Lunense sulle proprie proprietà specificamente individuate. Queste carenze
incidono altresì su altri aspetti: per esempio sulla responsabilità per la
gestione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche sugli
aspetti inerenti ai profili di sicurezza per coloro che transitano su questo
percorso.

Inoltre,
nella proposta di delibera oggi oggetto di approvazione si dichiara in maniera
errata che: “quel tratto di strada è
divenuto parte integrante della pista ciclopedonale intercomunale, acquisita a demanio comunale (???), con l’approvazione della
Deliberazione Consigliare n. 3 del 30/1/2017 ad oggetto “Percorso ciclopedonale
lungo il Canale Lunense – Approvazione del Regolamento per l’utilizzo e la
fruizione dell’itinerario ciclopedonale” con la quale il Comune ha preso in carico (???) la parte di pista
ciclopedonale realizzata sul nostro territorio comunale”. Tale affermazione
è falsa poiché con la delibera n. 3/2017 è stato solo approvato un regolamento
di utilizzo del percorso, ma non vi è stato alcuna acquisizione al demanio
comunale di tale pista (circostanza di cui non si fa alcuna menzione in
delibera). Nella delibera del Consiglio Comunale n. 3/2017 si fa riferimento
solo alla sottoscrizione di una convenzione datata 29/7/2014, tra i Sindaci
interessati, la Provincia della Spezia quale committente ed esecutrice dei
lavori ed il Consorzio del Canale Lunense identificato genericamente “quale proprietario dell’area”, ma non
ne veniva dimostrata la relativa proprietà e soprattutto non vi era uno
specifico atto di concessione ad operare e utilizzare l’area di propria
proprietà.
Insomma,
un modo alquanto superficiale e sbagliato di amministrare e gestire finanziamenti
europei.
Nella
proposta di delibera oggi alla nostra approvazione viene inoltre evidenziato
che in passato: “il Comune ha effettuato
opere di posa di sotto servizi quali rete fognaria e ha realizzato la
pavimentazione stradale e l’impianto della pubblica illuminazione”. Ora
appare evidente che tali opere siano state fatte in assenza di legittimità da
parte Comunale ad operare su strada non pubblica, ma privata; cioè l’intervento
comunale ha risposto alle esigenze dei proprietari di essere sollevati da costi
che sarebbero stati a loro totale carico, ma non certamente per un reale
interesse pubblico; comunque, non sempre ciò è avvenuto nei confronti di altri
cittadini che si trovavano nelle medesime condizioni; questo è un tipico caso
di “clientelismo” e non certamente una risposta amministrativa a vere esigenze
pubbliche.
Nel
merito della proposta di Statuto del Consorzio riscontriamo alcune carenze
previste dalla legge: non si fa riferimento a chi compete l’amministrazione del
consorzio, a chi gestisce i fondi, a chi redige il bilancio e chi lo approva,
come si convoca l’assemblea. Tali norme erano presenti nella proposta inviata
dall’avvocato Granara e non si comprende perché siano state eliminate.
Le
quote di partecipazione non sono rapportate né ai millesimi di ciascuna
proprietà, né ai gravami ed effettive incombenze di ciascuno proprietario; in
proposito ci pare eccessivo il peso attribuito al Comune del 50% tenuto conto
che il Comune non è proprietario di terreni in zona e di fatto utilizza la
pista per un “traffico ciclopedonale”.
Totalmente
non condivisibile l’art. 14 che rimanda per l’esecuzione dei lavori ai “vincoli normativi e di bilancio” del
Comune, all’inserimento delle “opere
proposte nella programmazione degli interventi comunali”, nonché alla
gestione degli interventi nel contesto degli appalti del comune … una vera
presa in giro!

Insomma,
questo statuto sembra fatto apposta per non far funzionare il consorzio e,
comunque, “fa acqua da tutte le parti”,
non lo riteniamo degno neanche di essere votato e ci meravigliamo che tale
statuto sia accettabile o sia stato già accettato dai cittadini interessati.
Per
tutto quanto sopra esposto, riteniamo di elevare una forte protesta annunciando
la nostra non partecipazione al voto, poiché non possiamo accettare uno statuto
fatto così male, né possiamo passare sotto silenzio una cattiva gestione da
parte comunale di un procedimento amministrativo sollecitato dai cittadini.
Altresì
non possiamo votare contro, poiché ciò lederebbe le legittime aspettative dei
proprietari interessati, a cui rivolgiamo l’invito ad essere più attenti nel
tutelare i propri diritti senza accettare una qualsiasi proposta denominata
“Consorzio”, poiché dietro al termine ci deve essere la previsione di un vero
Consorzio e non una reale presa in giro.
Euro Mazzi - Maria Luisa Isoppo - Giorgio Salvetti - Francesco Baracchini
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