Nel
corso del 2015-2016 sono state avanzate al Comune da parte di alcuni cittadini
richieste verbali di costituzione di un consorzio per la gestione di via
Lunense; successivamente veniva avanzata una richiesta ufficiale tramite un atto
di significazione e diffida notificato in data 1/9/2016 con cui 9 proprietari
rappresentati dall’avv. Daniele Granara richiedevano l’avvio di un procedimento
volto alla costituzione di un consorzio, ai sensi della legge n. 126/1958, al
fine di provvedere alla manutenzione della strada vicinale privata ad uso pubblico
di via Lunense, con diffida ad avviare il procedimento entro 30 giorni ai sensi
legge 241/90.
Il
Comune ha ufficialmente risposto con quattro mesi di ritardo, avviando la
procedura in data 2/2/2017, con la richiesta di procedere preliminarmente ad
accertare, in contraddittorio tra tutte le parti, la natura di detta viabilità,
se cioè la stessa avesse o meno i connotati dell'uso pubblico, richiedendo
altresì ai ricorrenti di produrre una perizia di massima delle spese di
manutenzione, al fine di valutare l’eventuale adesione al costituendo consorzio.
A
causa del ritardo di ben quattro mesi nell’avvio del procedimento volto alla
costituzione del consorzio in data 25/1/2017 era stato già notificato al Comune
un ricorso al TAR Liguria da parte dei richiedenti, sempre tramite l’avv.
Granara, per ottenere una sentenza che obbligasse il Comune a provvedere sulla
istanza notificata in data 1/9/2017, o in difetto la nomina di un commissario ad acta per occuparsi in merito.
Letto
per conto dei Consiglieri Comunali:
Euro Mazzi - Maria Luisa Isoppo - Giorgio Salvetti - Francesco Baracchini
Dunque,
il ritardo del Comune nell’avviare il procedimento amministrativo richiesto in
data 1/9/2016 è il motivo scatenante della causa aperta presso il TAR. Conseguentemente,
occorre ricordare che il comma 2 dell’art. 2 della legge n. 241/90 stabilisce
che “i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta
giorni”.
Dunque,
il Comune ha ritardato nell’attivarsi in proposito e, ai sensi della legge n.
241/90 a carico del Comune possono ricadere alcune conseguenze:
1)
se
la colpa del ritardo è da attribuirsi agli uffici il comma 9 del suindicato
art. 2 stabilisce la responsabilità personale sotto il profilo disciplinare e
amministrativo-contabile del funzionario inadempiente; mentre il comma 9-bis
del medesimo art. 2 pone alla Giunta l’onere di attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia ad altro funzionario o al dirigente generale, cioè in capo al segretario comunale;
2)
l’art.2-bis
mette in capo al Comune, oltre all’eventuale pagamento delle spese legali,
anche un “risarcimento del danno ingiusto
cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento”.
Quindi
il ritardo nell’avviare il procedimento potrebbe comportare un danno economico
al Comune ed occorre valutare se tale ritardo è stato causato dalla negligenza di
un funzionario o da una precisa volontà politica in merito.
Il
Comune si è difeso di fronte al TAR con la necessità di verificare
l’esistenza dei presupposti per aderire al Consorzio e, conseguentemente, di disporre
di un adeguato periodo di tempo per valutare e contemperare gli interessi
privati e pubblici gravanti sull’asse viario oggetto della richiesta.
La
causa è, dunque, rimasta aperta davanti al TAR e terminerà con un accordo tra
le parti o con una sentenza in merito; solo quindi alla sua conclusione si potrà
valutare l’eventuale effettivo danno arrecato alle casse comunale e la sua
entità e, pertanto, su questo aspetto verificheremo al momento.
Comunque,
il procedimento amministrativo iniziato in data 2/2/2017 che dovrebbe terminare
con la costituzione effettiva del Consorzio è durata quasi 9 mesi, un tempo
troppo lungo seppur in parte giustificato dalle varie verifiche necessarie; ne ricordiamo
alcune:
-
quella
con il Consorzio di Bonifica del Canale Lunense, il quale in data 20/3/2017
comunicava che la stradina presente sulla sommità arginale in sponda destra
dell'asta irrigua è “in piccola parte
compresa all'interno della proprietà” del Consorzio (senza specificarne
entità e senza produzione di cartografia specifica), oltre ad una servitù di marezzana
per il passaggio di personale e mezzi per le pulizie. Tale verifica comportava,
quindi, il coinvolgimento del Canale Lunense nel procedimento stesso (nota del
21/3/2017).
-
al
termine degli accertamenti condotti il Responsabile Area Vigilanza (con nota
del 27/3/2017) confermavano la sussistenza dei requisiti di strada vicinale ad
uso pubblico del tratto in questione.
-
dal
marzo 2017 fino ad oggi sono intercorse varie comunicazioni e incontri tra
tutti gli interessati.
-
infine,
la Giunta formulava una proposta per la costituzione del Consorzio con delibera
n. 72 del 30/8/2017, a cui seguiva il tempo necessario per pubblicazione,
eventuali reclami e infine l’attuale convocazione del Consiglio Comunale.
Per
ciò che riguarda l’interesse pubblico, in particolare è necessario sottolineare
che quel tratto di strada è da anni utilizzato per il pubblico e pacifico
transito; soprattutto è diventato un percorso pubblico a seguito della
realizzazione del “Percorso ciclopedonale
lungo il Canale Lunense”. In proposito occorre evidenziare quanto già
sostenuto in occasione del Consiglio Comunale del 30/1/2017 in merito ad una
carenza di legittimazione dei Comuni e della Provincia ad effettuare i lavori
sul percorso in assenza di un atto formale di identificazione delle proprietà
del canale Lunense da cui derivare una autorizzazione o concessione all’uso
pubblico per la pista ciclopedonale. Questa carenza incide sulla legittimità
dei lavori fatti su proprietà che non erano né pubbliche e né comunali e in
quanto tale necessitavano di una precisa concessione da parte del Canale
Lunense sulle proprie proprietà specificamente individuate. Queste carenze
incidono altresì su altri aspetti: per esempio sulla responsabilità per la
gestione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche sugli
aspetti inerenti ai profili di sicurezza per coloro che transitano su questo
percorso.
Una
conferma di queste carenze proviene proprio dalla costituzione di questo Consorzio
per il tratto di strada di via Lunense: aver identificato in occasione
dell’approvazione del progetto in data 18/7/2014 questo tratto di strada come
facente parte del percorso ciclopedonale è stato un atto arbitrario e
illegittimo, poiché il comune non ne aveva alcuna disponibilità neanche in
forza della proprietà del Canale Lunense che per sua stessa ammissione in data 20/3/2017
ha dichiarato come presente “in piccola
parte”, rivendicando una servitù di marezzana che in quanto tale non può
essere ceduta al Comune.
Inoltre,
nella proposta di delibera oggi oggetto di approvazione si dichiara in maniera
errata che: “quel tratto di strada è
divenuto parte integrante della pista ciclopedonale intercomunale, acquisita a demanio comunale (???), con l’approvazione della
Deliberazione Consigliare n. 3 del 30/1/2017 ad oggetto “Percorso ciclopedonale
lungo il Canale Lunense – Approvazione del Regolamento per l’utilizzo e la
fruizione dell’itinerario ciclopedonale” con la quale il Comune ha preso in carico (???) la parte di pista
ciclopedonale realizzata sul nostro territorio comunale”. Tale affermazione
è falsa poiché con la delibera n. 3/2017 è stato solo approvato un regolamento
di utilizzo del percorso, ma non vi è stato alcuna acquisizione al demanio
comunale di tale pista (circostanza di cui non si fa alcuna menzione in
delibera). Nella delibera del Consiglio Comunale n. 3/2017 si fa riferimento
solo alla sottoscrizione di una convenzione datata 29/7/2014, tra i Sindaci
interessati, la Provincia della Spezia quale committente ed esecutrice dei
lavori ed il Consorzio del Canale Lunense identificato genericamente “quale proprietario dell’area”, ma non
ne veniva dimostrata la relativa proprietà e soprattutto non vi era uno
specifico atto di concessione ad operare e utilizzare l’area di propria
proprietà.
Insomma,
un modo alquanto superficiale e sbagliato di amministrare e gestire finanziamenti
europei.
Nella
proposta di delibera oggi alla nostra approvazione viene inoltre evidenziato
che in passato: “il Comune ha effettuato
opere di posa di sotto servizi quali rete fognaria e ha realizzato la
pavimentazione stradale e l’impianto della pubblica illuminazione”. Ora
appare evidente che tali opere siano state fatte in assenza di legittimità da
parte Comunale ad operare su strada non pubblica, ma privata; cioè l’intervento
comunale ha risposto alle esigenze dei proprietari di essere sollevati da costi
che sarebbero stati a loro totale carico, ma non certamente per un reale
interesse pubblico; comunque, non sempre ciò è avvenuto nei confronti di altri
cittadini che si trovavano nelle medesime condizioni; questo è un tipico caso
di “clientelismo” e non certamente una risposta amministrativa a vere esigenze
pubbliche.
Nel
merito della proposta di Statuto del Consorzio riscontriamo alcune carenze
previste dalla legge: non si fa riferimento a chi compete l’amministrazione del
consorzio, a chi gestisce i fondi, a chi redige il bilancio e chi lo approva,
come si convoca l’assemblea. Tali norme erano presenti nella proposta inviata
dall’avvocato Granara e non si comprende perché siano state eliminate.
Le
quote di partecipazione non sono rapportate né ai millesimi di ciascuna
proprietà, né ai gravami ed effettive incombenze di ciascuno proprietario; in
proposito ci pare eccessivo il peso attribuito al Comune del 50% tenuto conto
che il Comune non è proprietario di terreni in zona e di fatto utilizza la
pista per un “traffico ciclopedonale”.
Totalmente
non condivisibile l’art. 14 che rimanda per l’esecuzione dei lavori ai “vincoli normativi e di bilancio” del
Comune, all’inserimento delle “opere
proposte nella programmazione degli interventi comunali”, nonché alla
gestione degli interventi nel contesto degli appalti del comune … una vera
presa in giro!
Non
condivisibile neanche l’art. 15, poiché non si comprende perché “I Consorziati versano nelle casse del
Comune le quote determinate a loro carico in relazione all’ultimo piano
approvato” con l’aggiunta che: “Nel
caso in cui i consorziati non provvederanno al versamento delle quote dovute,
il Comune attiva le procedure per la riscossione coattiva del debito” … una
vera bestialità!
Insomma,
questo statuto sembra fatto apposta per non far funzionare il consorzio e,
comunque, “fa acqua da tutte le parti”,
non lo riteniamo degno neanche di essere votato e ci meravigliamo che tale
statuto sia accettabile o sia stato già accettato dai cittadini interessati.
Per
tutto quanto sopra esposto, riteniamo di elevare una forte protesta annunciando
la nostra non partecipazione al voto, poiché non possiamo accettare uno statuto
fatto così male, né possiamo passare sotto silenzio una cattiva gestione da
parte comunale di un procedimento amministrativo sollecitato dai cittadini.
Altresì
non possiamo votare contro, poiché ciò lederebbe le legittime aspettative dei
proprietari interessati, a cui rivolgiamo l’invito ad essere più attenti nel
tutelare i propri diritti senza accettare una qualsiasi proposta denominata
“Consorzio”, poiché dietro al termine ci deve essere la previsione di un vero
Consorzio e non una reale presa in giro.
Euro Mazzi - Maria Luisa Isoppo - Giorgio Salvetti - Francesco Baracchini
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