Al Sindaco Comune di Castelnuovo Magra - Con determina n. 197 del 14/7/2017 è
stata liquidata la somma complessiva di € 7.330,04 per pagamento oneri
relativi alla causa civile sorta tra il Comune di Castelnuovo Magra contro i
signori Ma*-Mo* e Ma*-No*; causa iniziata nel 2005 (causa
civile 8668/2005) terminata con sentenza di primo grado favorevole al Comune
(sentenza n. 888/2013 del 5/11/2016 del Tribunale di La Spezia), poi persa dal
Comune in appello (sentenza n. 543/2017 del 24/5/2017).
La causa
ruota attorno ad uno stradello costituito da un
tracciato di terra battuta in area agricola di via Gragnola. Il
proprietario sosteneva che tale stradello fosse funzionale solo alle esigenze
di coltivazione del fondo, contestando che fosse una via vicinale di uso pubblico come invece aveva stabilito una
ordinanza del sindaco di Castelnuovo.
Il Comune, invece, sosteneva che questo stradello fosse una strada vicinale ad uso pubblico che attraversava il fondo dei proprietari, collegando le parti terminali di due strade principali di proprietà comunale (via Gragnola e via Bolignolo) e come tale era sempre stata utilizzata dagli abitanti di Castelnuovo che la percorrevano abitualmente e quotidianamente a piedi e con mezzi meccanici.
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Questa
interpellanza è stata discussa nel Consiglio Comunale del 12/2/2018. Il Sindaco
rispondeva ricordando che l'ordinanza e la causa erano antecedenti al 2006 e,
quindi, l'attuale Giunta non ne conosceva le reali motivazioni che allora
avevano spinto a simile decisione; forse si intendeva tutelare il transito
verso Marinella e assicurare un collegamento tra le due strade pubbliche di via
Gragnola e di via Bolignolo. A fronte della sentenza contraria il Comune oggi
non intendeva presentare ricorso in Cassazione e, dunque, la vertenza finiva
così, poiché oggi non si ravvisavano interessi pubblici meritevoli di tutela.
Mazzi replicava ricordando invece l'attuale intreccio tra questa vicenda con l'analoga di via Lunense, poiché in entrambe è prevalente il problema di come si dovrebbero tutelare gli interessi pubblici rispetto a quelli privati.
Nel caso dello stradello di via Gragnola gli interessi pubblici erano assai limitati, ma sono stati affermati come prevalenti in modo arbitrario da una ordinanza sindacale, provocando la reazione dei proprietari e la sentenza contraria al Comune, con conseguenti oneri per spese legali a carico della collettività.
Nel caso di via Lunense, pur in presenza di maggiori interessi pubblici, il Comune si è mostrato accondiscendente alle esigenze dei privati, anche se poi per propria incapacità gestionale ha provocato anche in questo caso una vertenza legale con conseguenti oneri per spese legali a carico della collettività.
Nel caso dello stradello di via Gragnola il Comune si è “inventato” l’interesse pubblico per colpire i privati, i quali (guarda caso) sono stati anche esponenti dell’opposizione nel Consiglio Comunale in due consigliature; si tratterebbe, pertanto, di un evidente atto di discriminazione politica.
Dunque, queste due vicende pur diverse per oggetto e soggetti coinvolti, rappresentano “due facce della stessa medaglia”: una gestione amministrativa incapace di tutelare i reali interessi pubblici perché oscillante tra accondiscendenza verso i propri “sostenitori” e l’arbitrarietà verso i propri oppositori, il tutto condito però da incapacità e approssimazione che hanno prodotto oneri sul bilancio comunale … tanto pagano i cittadini!
Il Comune, invece, sosteneva che questo stradello fosse una strada vicinale ad uso pubblico che attraversava il fondo dei proprietari, collegando le parti terminali di due strade principali di proprietà comunale (via Gragnola e via Bolignolo) e come tale era sempre stata utilizzata dagli abitanti di Castelnuovo che la percorrevano abitualmente e quotidianamente a piedi e con mezzi meccanici.
La Corte
di Appello di Genova ha, però, ritenuto che questo tracciato carrabile
servisse non la collettività castelnovese, ma solo gli interessati a penetrare
all’interno della zona agricola di via Gragnola; in particolare le
testimonianze hanno fatto riferimento ad un
uso relativo alla coltivazione dei fondi e non all’esistenza di una servitù
pubblica.
La sentenza
di appello, ribaltando quella di primo grado, sostiene che manca la prova certa dell’uso della strada da parte di un
numero indeterminato ed indeterminabile di persone che è una delle
condizioni necessarie per accertare l’uso pubblico dello stradello (le altre
due condizioni sono: a) l’oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di
pubblico interesse perseguito tramite l’esercizio della servitù e b) il
protrarsi per il tempo necessario all’usucapione).
Questa vicenda suscita stupore non per le due sentenze contrastanti tra primo grado e appello, quanto per l’assenza di un reale interesse del Comune per tale causa che prende il via da una ordinanza sindacale che stabiliva l’uso pubblico dello stradello. Conseguentemente non si può evitare di sollevare alcune domande:
- Quali erano gli interessi collettivi da tutelare in questo caso?
- Quale utilità ne avrebbe ricavato il Comune dal riconoscere un uso pubblico da uno stradello posto ai margini del territorio comunale e in piena area agricola?
- Come intende procedere il Comune in merito?
- In questa vicenda quale ruolo ha giocato la circostanza che la sig.ra Mo*-Ma* fosse stata consigliere comunale di opposizione?
Si gradisce risposta a questa interrogazione nel primo consiglio Comunale utile. Cordiali saluti. Il Consigliere Comunale Euro Mazzi
Questa vicenda suscita stupore non per le due sentenze contrastanti tra primo grado e appello, quanto per l’assenza di un reale interesse del Comune per tale causa che prende il via da una ordinanza sindacale che stabiliva l’uso pubblico dello stradello. Conseguentemente non si può evitare di sollevare alcune domande:
- Quali erano gli interessi collettivi da tutelare in questo caso?
- Quale utilità ne avrebbe ricavato il Comune dal riconoscere un uso pubblico da uno stradello posto ai margini del territorio comunale e in piena area agricola?
- Come intende procedere il Comune in merito?
- In questa vicenda quale ruolo ha giocato la circostanza che la sig.ra Mo*-Ma* fosse stata consigliere comunale di opposizione?
Si gradisce risposta a questa interrogazione nel primo consiglio Comunale utile. Cordiali saluti. Il Consigliere Comunale Euro Mazzi
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Mazzi replicava ricordando invece l'attuale intreccio tra questa vicenda con l'analoga di via Lunense, poiché in entrambe è prevalente il problema di come si dovrebbero tutelare gli interessi pubblici rispetto a quelli privati.
Nel caso dello stradello di via Gragnola gli interessi pubblici erano assai limitati, ma sono stati affermati come prevalenti in modo arbitrario da una ordinanza sindacale, provocando la reazione dei proprietari e la sentenza contraria al Comune, con conseguenti oneri per spese legali a carico della collettività.
Nel caso di via Lunense, pur in presenza di maggiori interessi pubblici, il Comune si è mostrato accondiscendente alle esigenze dei privati, anche se poi per propria incapacità gestionale ha provocato anche in questo caso una vertenza legale con conseguenti oneri per spese legali a carico della collettività.
Nel caso dello stradello di via Gragnola il Comune si è “inventato” l’interesse pubblico per colpire i privati, i quali (guarda caso) sono stati anche esponenti dell’opposizione nel Consiglio Comunale in due consigliature; si tratterebbe, pertanto, di un evidente atto di discriminazione politica.
Dunque, queste due vicende pur diverse per oggetto e soggetti coinvolti, rappresentano “due facce della stessa medaglia”: una gestione amministrativa incapace di tutelare i reali interessi pubblici perché oscillante tra accondiscendenza verso i propri “sostenitori” e l’arbitrarietà verso i propri oppositori, il tutto condito però da incapacità e approssimazione che hanno prodotto oneri sul bilancio comunale … tanto pagano i cittadini!
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