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martedì 1 luglio 2014

TRASPARENZA E SOCIETA’ PARTECIPATE: un sistema quasi al collasso … (parte quarta)

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 rubricato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni è rivolto anche alle società partecipate dagli enti pubblici.
Infatti, le società partecipate, nel testo della legge, sono allo stesso tempo destinatari passivi (con l’obbligo della pubblicazione di dati e di informazioni posto in capo all’ente pubblico controllante) e attivi (gli obblighi di pubblicazione sono posti in capo alle stesse società) della nuova disciplina della pubblicità istituzionale.
Al momento limitiamo l'analisi solo alla trasparenza in capo ai Comuni.
Queste brevi note saranno lo spunto per una serie di interpellanze che avranno lo scopo di richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale su una serie di problematiche cruciali sia per il Comune, sia per le partecipate, ma soprattutto per i cittadini.
Gli obblighi degli enti controllanti: i Comuni.
In conformità all’articolo 11 e 22 ogni Amministrazione Pubblica è obbligata a pubblicare e aggiornare annualmente i seguenti dati:
- l’elenco degli enti pubblici, comunque siano denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall’amministrazione stessa o per i quali la pubblica amministrazione ha il potere di nominare gli amministratori, con l’elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- l’elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l’entità, nonché le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- l’elenco degli enti di diritto privato, comunque siano denominati, sotto il controllo della pubblica amministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della pubblica amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. (Per enti di diritto privato in controllo pubblico gli si intendono gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi);
- una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti sotto il pubblico controllo.
Per ogni soggetto sottoposto al controllo dell’ente pubblico deve essere pubblicato:
- la ragione sociale;
- la misura della eventuale partecipazione;
- la durata dell’impegno;
- l’onere complessivo, a qualsiasi titolo, gravante per l’anno sul bilancio della pubblica amministrazione;
- il numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo;
- il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;
- i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
- i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.
Nel caso di assenza o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti partecipati è fatto divieto di erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione controllante.
Conclusioni
Il d.lgs. 33/2013 rappresenta un’importante evoluzione dell’ordinamento giuridico verso una migliore azione della pubblica amministrazione e verso un maggiore obbligo di resoconto delle proprie decisioni e di responsabilità per i risultati conseguiti da parte di chi assume le decisioni pubbliche.
La necessità di pubblicità in soggetti formalmente privati ma operanti nella sfera pubblica quali le società partecipate, rappresenta un passo innovativo, soprattutto quando esse non sono state costituite per ottenere, a favore della pubblica amministrazione, servizi e processi produttivi migliori e a costi inferiori rispetto a quelli offerti dai privati, ma per superare i limiti sempre più stringenti della normativa pubblicistica sull’attività delle pubbliche amministrazioni o per altri velati motivi (es. la creazione di nuovi posti di sottogoverno con i consigli di amministrazione, i collegi sindacali e gli organi di revisione, l’aggiramento delle norme del patto di stabilità e della normativa sulle assunzioni, l’affidamento di servizi senza le procedure pubblicistiche, la stabilizzazione di particolari categorie di lavoratori).
Sotto questo punto di vista la normativa presenta degli elementi innovativi, i cui effetti saranno misurabili solo nel lungo periodo.
La prescrizione di una forte pubblicità imporrà alle società partecipate di rivedere le modalità attraverso le quali vengono svolte le proprie funzioni, per garantire la conoscenza dei processi decisionali e attuativi.
Il rischio concreto è che gli obblighi di trasparenza siano applicati in maniera del tutto formale recependoli come un semplice ed ulteriore adempimento che le pubbliche amministrazioni e le partecipate siano costrette ad adottare.
Solo se coloro i quali dovranno applicare e vigilare sulle norme guarderanno alla finalità delle stesse interpretandole in senso sostanziale e non formale, impegnandosi per la loro concreta attuazione, si potrà dire che la normativa ha raggiunto il suo scopo.
Soprattutto sono i cittadini che devono pretendere trasparenza, acquisire informazioni su cui ragionare e successivamente pretendere gli eventuali cambiamenti necessari per il rinnovamento del Paese.
Le società partecipate: un sistema quasi al collasso.
Del resto, motivi per essere preoccupati del sistema delle partecipate comunali ce ne sono tanti: ecco alcuni dati problematici.
Uno studio elaborato dall’Anci nel 2012 ha evidenziato che il 41% delle 3.600 società partecipate dai Comuni (di cui 1.470 riferibili a servizi pubblici locali) ha bruciato il capitale ricevuto in dotazione dagli Enti soci, accumulando perdite complessive per 581,2 milioni di euro.
Inoltre, l’85% delle municipalizzate nel 2011 ha chiuso il bilancio in perdita, mentre l’88% di quelle che hanno registrato i conti in utile è comunque al di sotto del valore medio degli utili complessivi.
Stando al rapporto della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubblica 2012, il 78 % delle società a partecipazione pubblica locale ha ottenuto l’affidamento diretto, e tali società, nonostante siano finora sfuggite agli obblighi di apertura al mercato, hanno prodotto un debito di circa 34 miliardi di euro.
Nel triennio 2008/2010 il debito degli organismi partecipati ha subìto un incremento annuo costante del 5-6 %, che nel periodo successivo è ulteriormente lievitato.
Oltre un terzo delle società pubbliche ha chiuso in perdita uno degli esercizi compresi nel triennio 2008/2010, e la distribuzione territoriale delle società comunali in perdita è concentrata al Nord (50 %) seguito dal Centro (30 %) e dal Sud/Isole (20 %).
(fine parte quarta ... e continua)
Euro Mazzi

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