Il decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 rubricato “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è rivolto anche alle società partecipate dagli
enti pubblici.
Infatti, le società
partecipate, nel testo della legge, sono allo stesso tempo destinatari passivi (con
l’obbligo della pubblicazione di dati e di informazioni posto in capo all’ente
pubblico controllante) e attivi (gli obblighi di pubblicazione sono posti in
capo alle stesse società) della nuova disciplina della pubblicità
istituzionale.
Al momento limitiamo l'analisi solo alla trasparenza in capo ai Comuni.
Queste brevi note saranno lo spunto per una serie di interpellanze che avranno lo scopo di richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale su una serie di problematiche cruciali sia per il Comune, sia per le partecipate, ma soprattutto per i cittadini.
Gli obblighi
degli enti controllanti: i Comuni.
In
conformità all’articolo 11 e 22 ogni Amministrazione Pubblica è obbligata a
pubblicare e aggiornare annualmente i seguenti dati:
- l’elenco
degli enti pubblici, comunque siano denominati, istituiti, vigilati e
finanziati dall’amministrazione stessa o per i quali la pubblica
amministrazione ha il potere di nominare gli amministratori, con l’elencazione
delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- l’elenco
delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche
minoritaria indicandone l’entità, nonché le funzioni attribuite e le attività
svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- l’elenco
degli enti di diritto privato, comunque siano denominati, sotto il controllo
della pubblica amministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e
delle attività svolte in favore della pubblica amministrazione o delle attività
di servizio pubblico affidate. (Per enti di diritto privato in controllo
pubblico gli si intendono gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da
parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da
pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in
assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei
componenti degli organi);
- una o più
rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e
gli enti sotto il pubblico controllo.
Per ogni
soggetto sottoposto al controllo dell’ente pubblico deve essere pubblicato:
- la ragione
sociale;
- la misura
della eventuale partecipazione;
- la durata
dell’impegno;
- l’onere
complessivo, a qualsiasi titolo, gravante per l’anno sul bilancio della
pubblica amministrazione;
- il numero
dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo;
- il
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;
- i
risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
- i dati
relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento
economico complessivo.
Nel caso di
assenza o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti partecipati è
fatto divieto di erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da
parte dell’amministrazione controllante.
Conclusioni
Il d.lgs.
33/2013 rappresenta un’importante evoluzione dell’ordinamento giuridico verso
una migliore azione della pubblica amministrazione e verso un maggiore obbligo di resoconto delle proprie decisioni e di
responsabilità per i risultati conseguiti da parte di chi assume le
decisioni pubbliche.
La necessità
di pubblicità in soggetti formalmente privati ma operanti nella sfera pubblica
quali le società partecipate, rappresenta un passo innovativo, soprattutto quando esse non sono state costituite per ottenere, a favore della
pubblica amministrazione, servizi e
processi produttivi migliori e a costi inferiori rispetto a quelli offerti dai
privati, ma per superare i limiti
sempre più stringenti della normativa pubblicistica sull’attività delle
pubbliche amministrazioni o per altri velati motivi (es. la creazione di
nuovi posti di sottogoverno con i consigli di amministrazione, i collegi
sindacali e gli organi di revisione, l’aggiramento delle norme del patto di
stabilità e della normativa sulle assunzioni, l’affidamento di servizi senza le
procedure pubblicistiche, la stabilizzazione di particolari categorie di
lavoratori).
Sotto questo
punto di vista la normativa presenta degli elementi innovativi, i cui effetti
saranno misurabili solo nel lungo periodo.
La
prescrizione di una forte pubblicità
imporrà alle società partecipate di rivedere le modalità attraverso le quali
vengono svolte le proprie funzioni, per garantire la conoscenza dei
processi decisionali e attuativi.
Il rischio
concreto è che gli obblighi di trasparenza siano applicati in maniera del tutto
formale recependoli come un semplice ed ulteriore adempimento che le pubbliche
amministrazioni e le partecipate siano costrette ad adottare.
Solo se
coloro i quali dovranno applicare e vigilare sulle norme guarderanno alla
finalità delle stesse interpretandole in senso sostanziale e non formale,
impegnandosi per la loro concreta attuazione, si potrà dire che la normativa ha
raggiunto il suo scopo.
Soprattutto
sono i cittadini che devono pretendere trasparenza, acquisire informazioni su
cui ragionare e successivamente pretendere gli eventuali cambiamenti necessari
per il rinnovamento del Paese.
Le società
partecipate: un sistema quasi al collasso.
Del
resto, motivi per essere preoccupati del sistema delle partecipate comunali ce
ne sono tanti: ecco alcuni dati problematici.
Uno studio elaborato dall’Anci
nel 2012 ha evidenziato che il 41% delle 3.600 società partecipate dai Comuni
(di cui 1.470 riferibili a servizi pubblici locali) ha bruciato il capitale
ricevuto in dotazione dagli Enti soci, accumulando perdite complessive per
581,2 milioni di euro.
Inoltre,
l’85% delle municipalizzate nel 2011 ha chiuso il bilancio in perdita, mentre
l’88% di quelle che hanno registrato i conti in utile è comunque al di sotto
del valore medio degli utili complessivi.
Stando al rapporto della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubblica 2012, il 78 % delle società a partecipazione pubblica locale ha ottenuto l’affidamento diretto, e tali società, nonostante siano finora sfuggite agli obblighi di apertura al mercato, hanno prodotto un debito di circa 34 miliardi di euro.
Stando al rapporto della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubblica 2012, il 78 % delle società a partecipazione pubblica locale ha ottenuto l’affidamento diretto, e tali società, nonostante siano finora sfuggite agli obblighi di apertura al mercato, hanno prodotto un debito di circa 34 miliardi di euro.
Nel
triennio 2008/2010 il debito degli organismi partecipati ha subìto un
incremento annuo costante del 5-6 %, che nel periodo successivo è ulteriormente
lievitato.
Oltre
un terzo delle società pubbliche ha chiuso in perdita uno degli esercizi
compresi nel triennio 2008/2010, e la distribuzione territoriale delle società
comunali in perdita è concentrata al Nord (50 %) seguito dal Centro (30 %) e
dal Sud/Isole (20 %).
(fine parte quarta ... e continua)
Euro Mazzi
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