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sabato 29 agosto 2015

UNA PALESE VIOLAZIONE DI LEGGE: MANCA LA VAS SUI PROGETTI DI TAVOLARA (prima parte)

La delibera oggi in esame riguarda gli interventi di sistemazione di via Tavolara, ma tale strada non è fine a se stessa in quanto rientra nelle opere di urbanizzazione previste dall’accordo Pianificazione 2009/2011.
Del resto, nella stessa relazione illustrativa si legge quanto segue: “Dagli studi attuati in sede di accordo di pianificazione estesi a tutta l'area di S. Lazzaro – Tavolara è emerso come nel contesto dell'attuazione del sistema pianificatorio così come prospettato dagli strumenti urbanistici, il percorso oggetto di intervento sia prioritario per creare la necessaria infrastrutturazione per lo sviluppo delle aree di trasformazione. Tale prioritarietà è legata in maniera inscindibile alla fase di startup degli interventi previsti per le zone di trasformazione artigianali ed industriali posizionate al di sotto della ferrovia nell'area di Tavolara, e solo successivamente alla realizzazione di un raccordo con le parti di territorio al di sopra della ferrovia stessa potrebbe assumere un carattere di alleggerimento nei confronti della via Aurelia”.

Dunque, la strada è finalizzata ad un progetto complessivo di tipo urbanistico interno all'accordo di pianificazione che va in variante a dei piani comunali che non hanno mai avuto la VAS. Il punto ovviamente non è la strada in sé ma le conseguenze che questa produrrà sia come opera in sé, che soprattutto come parte dei progetti urbanistici riguardante tutta l’area Tavolara interessata.  
Ora l'articolo 60 della legge urbanistica n. 36/97 recita: "Ove l’accordo di pianificazione, l’accordo di programma o la conferenza di servizi ivi compresa la procedura di intesa Stato-Regione di cui all’articolo 61, abbiano ad oggetto l’approvazione di previsioni territoriali od urbanistiche oppure di interventi urbanistico-edilizi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS a norma della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni o a VIA a norma della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni l’assunzione dei previsti atti di approvazione o di assenso di natura urbanistico-territoriale e paesaggistica da parte delle competenti amministrazioni deve essere preceduta dalla positiva conclusione delle procedure ambientali previste nelle ridette leggi oppure essere contestuale agli atti di conclusione di tali procedure”.
A Noi non risulta che sul progetto Tavolara il Comune di Castelnuovo abbia mai avviato la procedura di screening di VAS, come sarebbe stato logico e doveroso, dunque tutto ciò che deriva dall’accordo di Pianificazione 2009/2011 (compreso la presente delibera) doveva essere sottoposto alla positiva conclusione delle procedure ambientali previste; conseguentemente l’attuale delibera è illegittima poiché non conforme alle norme della legge urbanistica regionale.
La conferma che deve essere svolta la VAS viene proprio da Sarzana che aveva richiesto ben due procedure di attivazione di verifica di  assoggettabilità alla VAS. La prima nel 2009 con una richiesta di verifica di Vas per l’area artigianale di via Tavolara tra Ferrovia e via Aurelia conclusa con un decreto che dava prescrizioni precise; la seconda nel 2011 che riguardava l’area artigianale di via Tavolara sotto ferrovia che si concludeva con il decreto n. 2709 del 5/10/2011 che recita
testualmente: “Pertanto al fine di superare gli aspetti di indeterminatezza programmatica evidenziati ed approfondire la significatività ambientale delle varianti proposte, si richiede che la variante al PRG connessa al SUA per la realizzazione di un insediamento produttivo artigianale in località Tavolara venga sottoposta a VAS ai sensi dell'ari 13 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., e che tale variante comprenda sia la variazione di destinazione urbanistica che la configurazione del SUA all'esame. Nell'ambito del processo di VAS si dovrà tenere conto degli impatti e criticità riportate della presente istruttoria. Inoltre si dovrà provvedere ad una realistica giustificazione della variante sulla base di una valutazione pianificatoria complessiva, almeno a scala comunale, in cui siano prese in considerazione anche ragionevoli alternative che possano adottarsi coerentemente con le caratteristiche ambientali-paesistico della piana. La contestuale procedura di screening sarà eventualmente riavviata a seguito delle conclusioni del processo di VAS”.
Inoltre, per quanto a nostra conoscenza non solo il Piano urbanistico generale di Sarzana (è ormai scaduto) ma anche quello di Castelnuovo (che deve essere sottoposto a verifica di adeguamento) non sono andati a VAS, ne consegue che ex articolo 5 (al punto g) della legge 106/2011 uno strumento urbanistico che va in variante a un piano che non ha avuto a sua volta la VAS deve quanto meno essere sottoposto a verifica di assoggettabilità per la VAS. 
La conseguenza di quanto sopra è che deve essere prima di tutto applicato il comma 1 dell'articolo 60 sopra citato per le verifiche di VAS e quindi l’attuale delibera deve avere un arresto procedimentale pena creare i presupposti di una illegittimità dell'atto finale di approvazione degli accordi di pianificazione. 
Conseguentemente, la delibera odierna è illegittima poiché è anomalo spezzettare la approvazione degli interventi sull'area al fine di impedire una valutazione complessiva delle destinazioni future previste su questa area, tenuto conto che esiste già un pronunciamento della Regione che obbliga a Vas la variante per il Comune di Sarzana, nonché in considerazione che i due piani urbanistici generali dei due Comuni non hanno avuto a suo tempo la VAS.
Non possiamo non rimarcare come non sia stata valutata attentamente questa situazione tenuto conto che se ne parla fin dal 2007. Infatti, in data in data 18.01.2007 è stata approvata, con delibera di Giunta Provinciale, la bozza d’intesa tra la Provincia della Spezia, il Comune di Castelnuovo Magra e il Comune di Sarzana. In data 25.09.2009 presso gli Uffici della Provincia si è tenuta la Conferenza preliminare necessaria alla promozione dell’accordo di pianificazione a cui sono seguite le delibere di adozione della bozza di accordo di pianificazione. In data 20/1/2011 veniva sottoscritto l’accordo di Pianificazione. 
Dunque come è possibile che a seguito di tutti questi atti non abbiate avuto il tempo di approfondire questa questione di assoggettamento alla VAS? Come mai non avete attivato con la Regione la verifica di  assoggettabilità alla VAS?
Ci pare un modo superficiale di procedere che come al solito produce sia danni diretti (spese per atti che rischiano di essere buttati via), che danni indiretti (ritardi, valutazioni sbagliate che producono danni ambientali o economici di notevole spessore).
Con queste motivazioni si presenta la seguente mozione:
Si richiede di sospendere la procedura di approvazione della delibera in conseguenza della verifica che manca l’attivazione della procedura di screening di VAS, poiché  è anomalo spezzettare la approvazione degli interventi sull'area al fine di impedire una valutazione complessiva delle destinazioni future previste su questa area, tenuto conto che esiste già un pronunciamento della Regione che obbliga a Vas la variante per il Comune di Sarzana, nonché in considerazione che i due piani urbanistici generali dei due Comuni non hanno avuto a suo tempo la VAS.

Letto a nome dei Consiglieri Comunali:
Euro Mazzi     -  Maria Luisa Isoppo     -  Giorgio Salvetti     -  Francesco Baracchini

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