La
delibera oggi in esame riguarda gli interventi di sistemazione di via Tavolara,
ma tale strada non è fine a se stessa in quanto rientra nelle opere di
urbanizzazione previste dall’accordo Pianificazione 2009/2011.
Del
resto, nella stessa relazione illustrativa si legge quanto segue: “Dagli studi attuati in sede di accordo di
pianificazione estesi a tutta l'area di S. Lazzaro – Tavolara è emerso come nel
contesto dell'attuazione del sistema pianificatorio così come prospettato dagli
strumenti urbanistici, il percorso oggetto di intervento sia prioritario per creare la necessaria infrastrutturazione per lo
sviluppo delle aree di trasformazione. Tale
prioritarietà è legata in maniera inscindibile alla fase di startup degli
interventi previsti per le zone di trasformazione artigianali ed industriali
posizionate al di sotto della ferrovia nell'area di Tavolara, e solo
successivamente alla realizzazione di un raccordo con le parti di territorio al
di sopra della ferrovia stessa potrebbe assumere un carattere di alleggerimento
nei confronti della via Aurelia”.
Dunque,
la strada è finalizzata ad un progetto complessivo di tipo urbanistico interno
all'accordo di pianificazione che va in variante a dei piani comunali che non
hanno mai avuto la VAS. Il punto ovviamente non è la strada in sé ma le conseguenze
che questa produrrà sia come opera in sé, che soprattutto come parte dei progetti
urbanistici riguardante tutta l’area Tavolara interessata.
Ora
l'articolo 60 della legge urbanistica n. 36/97 recita: "Ove l’accordo di pianificazione, l’accordo
di programma o la conferenza di servizi ivi compresa la procedura di intesa
Stato-Regione di cui all’articolo 61, abbiano ad oggetto l’approvazione di
previsioni territoriali od urbanistiche oppure di interventi
urbanistico-edilizi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS
a norma della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni
o a VIA a norma della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni
l’assunzione dei previsti atti di approvazione o di assenso di natura
urbanistico-territoriale e paesaggistica da parte delle competenti
amministrazioni deve essere preceduta
dalla positiva conclusione delle procedure ambientali previste nelle ridette
leggi oppure essere contestuale agli atti di conclusione di tali procedure”.
A
Noi non risulta che sul progetto Tavolara il Comune di Castelnuovo abbia mai avviato
la procedura di screening di VAS, come sarebbe stato logico e doveroso, dunque
tutto ciò che deriva dall’accordo di Pianificazione 2009/2011 (compreso la
presente delibera) doveva essere sottoposto alla positiva conclusione delle
procedure ambientali previste; conseguentemente l’attuale delibera è
illegittima poiché non conforme alle norme della legge urbanistica regionale.
La
conferma che deve essere svolta la VAS viene proprio da Sarzana che aveva
richiesto ben due procedure di attivazione di verifica di assoggettabilità alla VAS. La prima nel 2009 con
una richiesta di verifica di Vas per l’area artigianale di via Tavolara tra
Ferrovia e via Aurelia conclusa con un decreto che dava prescrizioni precise;
la seconda nel 2011 che riguardava l’area artigianale di via Tavolara sotto ferrovia
che si concludeva con il decreto n. 2709 del 5/10/2011 che recita
testualmente:
“Pertanto al fine di superare gli aspetti
di indeterminatezza programmatica evidenziati ed approfondire la
significatività ambientale delle varianti proposte, si richiede che la variante al PRG connessa al SUA per la realizzazione
di un insediamento produttivo artigianale in località Tavolara venga
sottoposta a VAS ai sensi dell'ari 13 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., e
che tale variante comprenda sia la variazione di destinazione urbanistica che
la configurazione del SUA all'esame. Nell'ambito del processo di VAS si dovrà
tenere conto degli impatti e criticità riportate della presente istruttoria.
Inoltre si dovrà provvedere ad una realistica giustificazione della variante
sulla base di una valutazione pianificatoria complessiva, almeno a scala
comunale, in cui siano prese in considerazione anche ragionevoli alternative
che possano adottarsi coerentemente con le caratteristiche
ambientali-paesistico della piana. La contestuale procedura di screening sarà
eventualmente riavviata a seguito delle conclusioni del processo di VAS”.
Inoltre,
per quanto a nostra conoscenza non solo il Piano urbanistico generale di
Sarzana (è ormai scaduto) ma anche quello di Castelnuovo (che deve essere
sottoposto a verifica di adeguamento) non sono andati a VAS, ne consegue che
ex articolo 5 (al punto g) della legge 106/2011 uno strumento urbanistico
che va in variante a un piano che non ha avuto a sua volta la VAS deve
quanto meno essere sottoposto a verifica di assoggettabilità per la
VAS.
La
conseguenza di quanto sopra è che deve essere prima di tutto applicato il comma
1 dell'articolo 60 sopra citato per le verifiche di VAS e quindi l’attuale
delibera deve avere un arresto procedimentale pena creare i presupposti di una
illegittimità dell'atto finale di approvazione degli accordi di
pianificazione.
Conseguentemente,
la delibera odierna è illegittima poiché è anomalo spezzettare la approvazione
degli interventi sull'area al fine di impedire una valutazione complessiva
delle destinazioni future previste su questa area, tenuto conto che esiste già
un pronunciamento della Regione che obbliga a Vas la variante per il Comune di
Sarzana, nonché in considerazione che i due piani urbanistici generali dei due
Comuni non hanno avuto a suo tempo la VAS.
Non
possiamo non rimarcare come non sia stata valutata attentamente questa
situazione tenuto conto che se ne parla fin dal 2007. Infatti, in data in data
18.01.2007 è stata approvata, con delibera di Giunta Provinciale, la bozza
d’intesa tra la Provincia della Spezia, il Comune di Castelnuovo Magra e il
Comune di Sarzana. In data 25.09.2009 presso gli Uffici della Provincia si è
tenuta la Conferenza preliminare necessaria alla promozione dell’accordo di
pianificazione a cui sono seguite le delibere di adozione della bozza di
accordo di pianificazione. In data 20/1/2011 veniva sottoscritto l’accordo di
Pianificazione.
Dunque
come è possibile che a seguito di tutti questi atti non abbiate avuto il tempo
di approfondire questa questione di assoggettamento alla VAS? Come mai non
avete attivato con la Regione la verifica di
assoggettabilità alla VAS?
Ci
pare un modo superficiale di procedere che come al solito produce sia danni
diretti (spese per atti che rischiano di essere buttati via), che danni indiretti
(ritardi, valutazioni sbagliate che producono danni ambientali o economici di
notevole spessore).
Con
queste motivazioni si presenta la seguente mozione:
Si richiede di sospendere
la procedura di approvazione della delibera in conseguenza della verifica che
manca l’attivazione della procedura di screening di VAS, poiché è anomalo spezzettare la approvazione degli
interventi sull'area al fine di impedire una valutazione complessiva delle
destinazioni future previste su questa area, tenuto conto che esiste già un
pronunciamento della Regione che obbliga a Vas la variante per il Comune di
Sarzana, nonché in considerazione che i due piani urbanistici generali dei due
Comuni non hanno avuto a suo tempo la VAS.
Letto
a nome dei Consiglieri Comunali:
Euro Mazzi -
Maria Luisa Isoppo - Giorgio Salvetti -
Francesco Baracchini
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