Al Sindaco del Comune di
Castelnuovo Magra - Con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26/11/2014, votata all’unanimità,
il Comune di Castelnuovo Magra decideva: a) di richiedere “l’inserimento dell’area umida
comunale sita in località “Paduletti”
nel sistema delle “Aree di Relazione Territoriale” del Parco Naturale Regionale
di Montemarcello-Magra-Vara”; b) di individuare un percorso condiviso tra
Comune e Parco per una graduale progressiva integrazione di questa zona umida “al
fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione del territorio”; c) di avviare “una fase concertativa con la cittadinanza
in concomitanza del percorso di
aggiornamento del Piano del Parco per arrivare ad inserire la zona umida
“Padule” nel sistema dell’Area protetta
del Parco di Montemarcello”; d) di approvare la bozza di protocollo di
intesa; e) di autorizzare il Sindaco a “dar
corso ad ogni ulteriore adempimento inteso all’esecuzione della presente
deliberazione”.
A
distanza di 30 mesi non è chiaro cosa abbiano
realmente fatto il Sindaco e la sua Giunta rispetto al mandato originario
contenuto nella delibera n. 32/2014, poiché si riscontra un percorso alquanto strano, in quanto fin da subito l’istanza di
Castelnuovo è stata “utilizzata” come modo
surrettizio per far entrare il Comune a pieno diritto nel Parco e, quindi,
tra i membri della Comunità del Parco.
Infatti,
in questi 30 mesi è accaduto di tutto, ma non quello che era stato previsto
nella delibera:
-
La
delibera n. 32/2014 del Comune di Castelnuovo M. veniva approvata dal Parco
(con delibera n. 77 del 19/12/2014) e dalla Comunità Parco (n. 5 del
19/12/2014), ma subito sospesa,
poiché la precedente analoga richiesta avanzata dal Comune di Ortonovo di
inserire l’area archeologica di Luni (delibera n. 40 del 18/10/2014, approvata dal
Parco con delibera n. 78 del 19/12/2014), era stata “sospesa” dalla Regione in
quanto non conforme alle norme e, conseguentemente, lo stesso Parco aveva
revocato la propria delibera incentrata sulla modifica all’art. 2 comma 1 dello
Statuto al fine di inserire Ortonovo tra
i comuni appartenenti al Parco.
-
Con
successiva delibera (n. 9 del 11/3/2015) l’Ente Parco approvava la modifica dell’art.
25 dello Statuto inserendo nella comunità del Parco anche i Comuni con
territori inseriti “nelle aree contigue e
nelle aree di relazione territoriale di cui all’art. 75 del Piano del Parco”,
modifica divenuta esecutiva.
La zona umida dei Paduletti come individuata dal PUC-2001 |
-
Successivamente,
il Parco ri-deliberava (n. 116 del 16/12/2015) la modifica dell’art. 2 per
prevedere l’inserimento del Comune di Ortonovo e di Castelnuovo come comuni del
Parco, ma la Giunta Regionale (delibera n. 102 del 16/2/2016) annullava la deliberazione dell’Ente Parco n.
116/2016, in quanto configurava una variazione dei confini dello stesso di esclusiva
competenza regionale.
-
In
data 15/4/2016 l’Ente Parco e i due Comuni di Ortonovo e di Castelnuovo
presentavano istanza di annullamento in autotutela della delibera DGR n.
112/2016 senza risposta da parte della Regione.
-
Con
deliberazione della Giunta del Comune di Castelnuovo n. 38 del 30/4/2016 veniva
deciso di presentare un ricorso “solitario”
(senza Ortonovo e senza l’Ente Parco) al TAR per l'annullamento della
deliberazione della Giunta Regionale n. 102 del 16 febbraio 2016.
Avevamo
subito evidenziato (con nostra interpellanza del 13/5/2016) la nostra contrarietà a tale
ricorso al TAR, indipendentemente dalle ragioni di merito in favore del Comune,
per motivi di opportunità
(totalmente ingiustificata era una causa che coinvolge soltanto enti pubblici),
di costi (per la causa), di tempi lunghi (rischio di rimanere
bloccati per molto tempo), nonché del permanere di una notevole incertezza sull’esito di causa stessa. Soprattutto avevamo
indicato l’esigenza sia di risolvere il problema con il ricorso ai tradizionali “colloqui” istituzionali, sia di evitare strumentalizzazioni di “partito”, cioè
di caratterizzare la questione con una polemica tra enti pubblici gestiti dal
PD in perenne contrasto a prescindere con l’ente pubblico regionale gestito da
Toti.
Nel
corso del Consiglio Comunale del 14/6/2016 avevamo evitato di entrare nel
merito delle motivazioni poste a base del ricorso al TAR, per non indebolire la
posizione del Comune pur non condividendo il ricorso stesso, ma avevamo
preannunciato la volontà di discutere nel merito appena possibile.
Ora
appare necessario rivedere tutta questa
problematica anche alla luce delle recenti polemiche sull’eventuale
chiusura dell’Ente Parco di Montemarcello, anche queste caratterizzate dal
prevalere del contrasto tra “partiti”
diversi che gestiscono enti pubblici territoriali.
Il
nostro Gruppo consigliare aveva votato in modo convinto la delibera n. 32/2014
perché eravamo unicamente interessati al mantenimento della zona dei Paduletti come
“area protetta e assolutamente non
edificabile, allontanando i pericoli di urbanizzazione dell’area come erano
stati ipotizzati da precedenti amministratori castelnovesi”.
Abbiamo, invece,
l’impressione che la Giunta Montebello sia fondamentalmente interessata da due
aspetti: a) entrare con pieni poteri
nella Comunità del Parco per incidere anche nelle elezioni e nelle altre
decisioni; b) partecipare a progetti
co-finanziati con l’Europa.
Infatti, risulta
evidente una profonda contraddizione tra quanto disposto con la delibera n. 32/2014
e quanto infatti è stato perseguito, cioè è
stato unicamente tentato di entrare a pieno titolo nella Comunità del Parco e,
così facendo, si sono sviluppate solo
nuove occasioni di polemica “di partito” (vedere ad esempio dichiarazioni
dei Consiglieri regionali Paita e Michelucci e del Presidente del Parco Pisani
da parte del PD con gli omologhi Giampedrone e Costa di parte opposta), mentre il problema della tutela della zona umida
dei Paduletti (come da mandato contenuto nella delibera n. 32/2014) pare non essere stato gran che sostenuto.
Infatti:
-
Il
testo del ricorso al TAR (indipendentemente dal suo esito finale) appariva ambiguo,
poiché da una parte si sosteneva che: a) non vi
era stata la volontà di modificare i confini del Parco, ma unicamente
quella di favorire l’adesione al sistema
di aree di relazione su segnalazione del Comune (in applicazione dell’art.
75 delle NTA del Parco); b) nella consapevolezza che non vi sarebbe stata la
necessità di alcuna riperimetrazione dell’area Parco, ma dall'altra si rivendicava il diritto di essere "membro effettivo" del Parco; ma allora perché poi
tutto si è concentrato nella ricerca di “marchingegni”
statutari per far entrare il Comune nella Comunità del Parco?
In colore verde i confini del Parco |
-
Nel
ricorso al TAR si sosteneva giustamente che le norme contenute nell’art. 75
delle NTA del Parco stabilivano che “le
aree di relazione sono esterne al
Parco pur ad esso relazionandosi, tanto che ad esse rimangono assoggettate alla
potestà edificatoria del Comune”, ma allora come può essere che per questi territori esterni si possano rivendicare
gli stessi diritti di chi invece ha territori condizionati pienamente dalle
norme del Parco?
-
Ed
ancora, nel ricorso si ammetteva che per la
riperimetrazione del Parco occorresse prima l’approvazione delle modifiche
del Piano Parco e poi quelle dello Statuto, cioè una tesi coincidente con
quella della Regione … ma allora perché è
stato fatto il ricorso?
Gli attuali Comuni del Parco |
-
Oltre
a ciò, con delibera del Parco n. 30 del 22/8/2016 veniva adeguato lo Statuto
del Parco alle indicazioni della delibera n. GR 789/2016 prevedendo che: “Possono far parte della Comunità del parco solamente i Comuni che abbiano porzioni
del loro territorio inclusi nel parco
naturale. Lo statuto può peraltro prevedere che, in vista di un loro
ingresso a pieno titolo nel parco, la Comunità possa invitare rappresentanti di Comuni esterni al parco, i quali
partecipano come osservatori, senza
diritto di voto”; pertanto, dopo questa modifica statutaria esistono
ancora dubbi sulla necessità del ricorso?
Ci
sembra in generale che le basi su cui è stato presentato il ricorso siano ambigue (indipendentemente
dall’eventuale accoglimento da parte del TAR), per cui vorremmo sapere a che punto è questo ricorso e quanto
si è già speso e quanto si spenderà?
Infine
vorremmo conoscere con quali motivazioni
è stato scelto l’avvocato per tale ricorso, evitando di utilizzare quello già
più volte impiegato per occasioni analoghe.
Cogliamo
l’occasione per contestare il verbale di seduta contenuto nella deliberazione
del Consiglio Comunale n. 15 del 14/6/2016, in quanto estremamente sintetico e
non rispondente alla articolata e accesa discussione realmente avvenuta.
Si
chiede risposta urgente a questa interpellanza nel primo consiglio comunale
utile.
I
Consiglieri Comunali:
Nessun commento:
Posta un commento