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sabato 13 maggio 2017

Castelnuovo/Parco e marameo …"Vengo anch'io. No tu no" (seconda parte)

Al Sindaco del Comune di Castelnuovo Magra  -  Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26/11/2014, votata all’unanimità, il Comune di Castelnuovo Magra decideva: a) di richiedere l’inserimento dell’area umida comunale sita in località Paduletti” nel sistema delle “Aree di Relazione Territoriale” del Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra-Vara”; b) di individuare un percorso condiviso tra Comune e Parco per una graduale progressiva integrazione di questa zona umida al fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione del territorio”; c) di avviare “una fase concertativa con la cittadinanza in concomitanza del percorso di aggiornamento del Piano del Parco per arrivare ad inserire la zona umida “Padule”  nel sistema dell’Area protetta del Parco di Montemarcello”; d) di approvare la bozza di protocollo di intesa; e) di autorizzare il Sindaco a “dar corso ad ogni ulteriore adempimento inteso all’esecuzione della presente deliberazione”.

A distanza di 30 mesi non è chiaro cosa abbiano realmente fatto il Sindaco e la sua Giunta rispetto al mandato originario contenuto nella delibera n. 32/2014, poiché si riscontra un percorso alquanto strano, in quanto fin da subito l’istanza di Castelnuovo è stata “utilizzata” come modo surrettizio per far entrare il Comune a pieno diritto nel Parco e, quindi, tra i membri della Comunità del Parco.
Infatti, in questi 30 mesi è accaduto di tutto, ma non quello che era stato previsto nella delibera 
-                     La delibera n. 32/2014 del Comune di Castelnuovo M. veniva approvata dal Parco (con delibera n. 77 del 19/12/2014) e dalla Comunità Parco (n. 5 del 19/12/2014), ma subito sospesa, poiché la precedente analoga richiesta avanzata dal Comune di Ortonovo di inserire l’area archeologica di Luni (delibera n. 40 del 18/10/2014, approvata dal Parco con delibera n. 78 del 19/12/2014), era stata “sospesa” dalla Regione in quanto non conforme alle norme e, conseguentemente, lo stesso Parco aveva revocato la propria delibera incentrata sulla modifica all’art. 2 comma 1 dello Statuto  al fine di inserire Ortonovo tra i comuni appartenenti al Parco.

La zona umida dei Paduletti come individuata dal PUC-2001
-                     Con successiva delibera (n. 9 del 11/3/2015) l’Ente Parco approvava la modifica dell’art. 25 dello Statuto inserendo nella comunità del Parco anche i Comuni con territori inseriti “nelle aree contigue e nelle aree di relazione territoriale di cui all’art. 75 del Piano del Parco”, modifica divenuta esecutiva.
-                     Successivamente, il Parco ri-deliberava (n. 116 del 16/12/2015) la modifica dell’art. 2 per prevedere l’inserimento del Comune di Ortonovo e di Castelnuovo come comuni del Parco, ma la Giunta Regionale (delibera n. 102 del 16/2/2016) annullava la deliberazione dell’Ente Parco n. 116/2016, in quanto configurava una variazione dei confini dello stesso di esclusiva competenza regionale.
-                     In data 15/4/2016 l’Ente Parco e i due Comuni di Ortonovo e di Castelnuovo presentavano istanza di annullamento in autotutela della delibera DGR n. 112/2016 senza risposta da parte della Regione.
-                     Con deliberazione della Giunta del Comune di Castelnuovo n. 38 del 30/4/2016 veniva deciso di presentare un ricorso “solitario” (senza Ortonovo e senza l’Ente Parco) al TAR per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 102 del 16 febbraio 2016.
Avevamo subito evidenziato (con nostra interpellanza del 13/5/2016) la nostra contrarietà a tale ricorso al TAR, indipendentemente dalle ragioni di merito in favore del Comune, per motivi di opportunità (totalmente ingiustificata era una causa che coinvolge soltanto enti pubblici), di costi (per la causa), di tempi lunghi (rischio di rimanere bloccati per molto tempo), nonché del permanere di una notevole incertezza sull’esito di causa stessa. Soprattutto avevamo indicato l’esigenza sia di risolvere il problema con il ricorso ai tradizionali “colloqui” istituzionali, sia di evitare strumentalizzazioni di “partito”, cioè di caratterizzare la questione con una polemica tra enti pubblici gestiti dal PD in perenne contrasto a prescindere con l’ente pubblico regionale gestito da Toti.
Nel corso del Consiglio Comunale del 14/6/2016 avevamo evitato di entrare nel merito delle motivazioni poste a base del ricorso al TAR, per non indebolire la posizione del Comune pur non condividendo il ricorso stesso, ma avevamo preannunciato la volontà di discutere nel merito appena possibile.
Ora appare necessario rivedere tutta questa problematica anche alla luce delle recenti polemiche sull’eventuale chiusura dell’Ente Parco di Montemarcello, anche queste caratterizzate dal prevalere del contrasto tra “partiti” diversi che gestiscono enti pubblici territoriali.
Il nostro Gruppo consigliare aveva votato in modo convinto la delibera n. 32/2014 perché eravamo unicamente interessati al mantenimento della zona dei Paduletti come “area protetta e assolutamente non edificabile, allontanando i pericoli di urbanizzazione dell’area come erano stati ipotizzati da precedenti amministratori castelnovesi”.
Abbiamo, invece, l’impressione che la Giunta Montebello sia fondamentalmente interessata da due aspetti: a) entrare con pieni poteri nella Comunità del Parco per incidere anche nelle elezioni e nelle altre decisioni; b) partecipare a progetti co-finanziati con l’Europa.
Infatti, risulta evidente una profonda contraddizione tra quanto disposto con la delibera n. 32/2014 e quanto infatti è stato perseguito, cioè è stato unicamente tentato di entrare a pieno titolo nella Comunità del Parco e, così facendo, si sono sviluppate solo nuove occasioni di polemica “di partito” (vedere ad esempio dichiarazioni dei Consiglieri regionali Paita e Michelucci e del Presidente del Parco Pisani da parte del PD con gli omologhi Giampedrone e Costa di parte opposta), mentre il problema della tutela della zona umida dei Paduletti (come da mandato contenuto nella delibera n. 32/2014) pare non essere stato gran che sostenuto.
Infatti: 
-                     Il testo del ricorso al TAR (indipendentemente dal suo esito finale) appariva ambiguo, poiché da una parte si sosteneva che: a) non vi era stata la volontà di modificare i confini del Parco, ma unicamente quella di favorire l’adesione al sistema di aree di relazione su segnalazione del Comune (in applicazione dell’art. 75 delle NTA del Parco); b) nella consapevolezza che non vi sarebbe stata la necessità di alcuna riperimetrazione dell’area Parco, ma dall'altra si rivendicava il diritto di essere "membro effettivo" del Parco; ma allora perché poi tutto si è concentrato nella ricerca di “marchingegni” statutari per far entrare il Comune nella Comunità del Parco?
In colore verde i confini del Parco
-                     Nella delibera n. 32/2014 non era stato dato mandato al Sindaco di entrare nella Comunità del Parco, ma solo di configurare la zona dei Paduletti quale area di relazione con il Parco; ma allora perché veniva modificato: a) prima l’art. 25 comma 1 dello Statuto del Parco al fine di inserire tra i componenti della Comunità del Parco anche i sindaci ricadenti nelle aree contigue; b) poi l’art. 2 al fine di inserire appunto i comuni di Ortonovo e di Castelnuovo tra le aree regionali individuate dal Piano che l’Ente gestisce?
-                     Nel ricorso al TAR si sosteneva giustamente che le norme contenute nell’art. 75 delle NTA del Parco stabilivano che “le aree di relazione sono esterne al Parco pur ad esso relazionandosi, tanto che ad esse rimangono assoggettate alla potestà edificatoria del Comune”, ma allora come può essere che per questi territori esterni si possano rivendicare gli stessi diritti di chi invece ha territori condizionati pienamente dalle norme del Parco?
-                     Ed ancora, nel ricorso si ammetteva che per la riperimetrazione del Parco occorresse prima l’approvazione delle modifiche del Piano Parco e poi quelle dello Statuto, cioè una tesi coincidente con quella della Regione  … ma allora perché è stato fatto il ricorso?
Gli attuali Comuni del Parco
-                     Inoltre, nel ricorso si richiamava l’analogo precedente trattamento favorevole per i Comuni di Pignone e di Riccò del Golfo, ma appunto la Regione con DGR n. 789/2016 imponeva una revisione di tale precedente adesione attraverso una integrazione dello schema tipo di Statuto degli Enti Parco Regionali sulla base dei criteri contenuti nella DGR. n. 626/2013, affermando il principio secondo il quale “i Comuni possono far parte del Parco solo con un apporto significativo di porzioni del loro territorio classificate come aree parco propriamente dette, allo scopo evidente di non creare situazioni di squilibrio fra enti che debbono, invece, concorrere paritariamente a realizzare le finalità del parco, assumendosi gli oneri e  ricevendone in contropartita i relativi benefici”; alla luce di questa delibera esistono ancora motivi per continuare con il ricorso al TAR?
-                     Oltre a ciò, con delibera del Parco n. 30 del 22/8/2016 veniva adeguato lo Statuto del Parco alle indicazioni della delibera n. GR 789/2016 prevedendo che: “Possono far parte della Comunità del parco solamente i Comuni che abbiano porzioni del loro territorio inclusi nel parco naturale. Lo statuto può peraltro prevedere che, in vista di un loro ingresso a pieno titolo nel parco, la Comunità possa invitare rappresentanti di Comuni esterni al parco, i quali partecipano come osservatori, senza diritto di voto; pertanto, dopo questa modifica statutaria esistono ancora dubbi sulla necessità del ricorso?
Ci sembra in generale che le basi su cui è stato presentato il ricorso siano ambigue (indipendentemente dall’eventuale accoglimento da parte del TAR), per cui vorremmo sapere a che punto è questo ricorso e quanto si è già speso e quanto si spenderà?
Infine vorremmo conoscere con quali motivazioni è stato scelto l’avvocato per tale ricorso, evitando di utilizzare quello già più volte impiegato per occasioni analoghe.
Cogliamo l’occasione per contestare il verbale di seduta contenuto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14/6/2016, in quanto estremamente sintetico e non rispondente alla articolata e accesa discussione realmente avvenuta.
Si chiede risposta urgente a questa interpellanza nel primo consiglio comunale utile.
I Consiglieri Comunali:
Euro Mazzi     -  Maria Luisa Isoppo     -  Giorgio Salvetti     -  Francesco Baracchini



Per vedere i precedenti post:
1)     
L’AREA DELLE PADULE NEL PARCO NATURALE DI MONTEMARCELLO: QUI
2)      ENTRARE NEL PARCO DI MONTEMARCELLO CON PROCEDURE OPPORTUNE SENZA RICORRERE AL TAR (prima parte): QUI
 
 

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